Attualità

27 Marzo 2026

Ex iscritti all’Anagrafe delle Onlus: iscrizione al Runts entro il 31 marzo

La domanda di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore consente alle organizzazioni di accedere al regime fiscale di favore previsto per gli Ets

Il Codice del Terzo settore (Cts) ha disposto l’abrogazione dell’Anagrafe delle Onlus. Le organizzazioni che vi erano iscritte al 31 dicembre 2025 e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets), entro il 31 marzo 2026 devono presentare la domanda di iscrizione all’ufficio del Runts territorialmente competente.  Il termine riguarda anche le Onlus con periodo non coincidente con l’anno solare.

La circolare n. 1/2026, che contiene i chiarimenti dell’Agenzia sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore, ha indicato le modalità e la documentazione necessaria per l’adempimento, gli effetti fiscali dell’accesso al regime fiscale agevolato per gli Enti del terzo settore (Ets) e le conseguenze della mancata iscrizione.

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)
Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è l’archivio pubblico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017, articoli 45 e seguenti) per qualificare formalmente gli enti del Terzo settore (Ets).

L’iscrizione al registro consente di acquisire la qualifica di Ente del terzo settore (Ets) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di volontariato (Odv), Associazione di promozione sociale (Aps), Ente filantropico, Rete associativa, di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e, per specifiche tipologie di Ets, a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Nei casi previsti consente inoltre di acquisire la personalità giuridica. Gli enti non iscritti al Runts non possono utilizzare la denominazione di Ente del terzo settore o quelle specifiche.

Il Runts è divenuto operativo con il decreto ministeriale n. 106/2020, previsto dall’articolo 53 Cts, che disciplina struttura, sezioni e modalità di iscrizione al registro unico. In particolare, il decreto detta disposizioni in merito ai seguenti aspetti:

  •  definizione della procedura per l’iscrizione nel registro unico
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro unico finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita scambio dei dati tra il registro delle imprese e il Runts per le imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese
  • la trasmigrazione dei registri esistenti, attraverso l’indicazione delle modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al registro unico i dati in loro possesso relativi agli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Dal 23 novembre 2021 non sono, infatti, più operativi i registri del volontariato previsti dalle regioni e dalle province autonome e i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle Regioni competenti (ecco perché si parla di registro “unico” degli enti del terzo settore).

Con decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato e integrato alcune disposizioni del Dm n. 106/2020.

Tra le novità, è stata introdotta la possibilità di delegare a terzi la compilazione, sottoscrizione e trasmissione delle istanze telematiche di iscrizione e degli aggiornamenti e sono stati introdotti chiarimenti sulla devoluzione del patrimonio (incrementale o in caso di scioglimento o uscita dal Runts.

La domanda di iscrizione al Runts
Gli enti interessati devono presentare la domanda di iscrizione all’ufficio del Runts territorialmente competente, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritti. Alla domanda vanno allegati copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Cts, oltre agli ultimi due bilanci approvati.

La circolare n. 1/2026 ricorda che per quanto concerne l’Anagrafe delle Onlus, quest’ultima cessa di esistere al 31 dicembre 2025 e detta le indicazioni per l’iscrizione al Runts da effettuare entro il 31 marzo 2026.  Se entro questo termine la Onlus richiede l’iscrizione e se questa viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2026 se ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), in continuità con la qualifica di Onlus.

Considerato che l’accoglimento della domanda di iscrizione al Runts produce effetti retroattivi, se il termine del 31 marzo viene rispettato, l’ex Onlus potrà applicare sin dal 1° gennaio 2026 e nelle more della presentazione dell’istanza, il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27‑ter) del Dpr n. 633/1972) nei limiti della qualifica giuridica prevista dalle relative disposizioni. Se la richiesta non viene accolta, l’ente dovrà procedere alla rettifica delle fatture già emesse, applicando il regime fiscale ordinariamente previsto.

Mancata iscrizione al Runts
Nell’ipotesi, invece, in cui una Onlus non presenti entro il 31 marzo 2026 la domanda di iscrizione nel Runts, la stessa ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ciò in quanto con la cessazione dell’Anagrafe delle Onlus dal 1° gennaio 2026, viene meno la qualifica di Onlus e ciò equivale, in via generale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente. La circolare n. 1/2026 precisa che se una ex Onlus non si iscrive al Runts nei termini, ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si scioglie e continua a operare senza acquisire la qualifica di Ets, sarà tenuta a devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus, facendo quindi salvo il patrimonio acquisito prima dell’acquisizione della qualifica di Onlus.

Infine, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio, in caso di perdita della qualifica di Onlus in forza di espressa previsione normativa, i trust e gli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti che non costituiscono enti del terzo settore (articolo 4, comma 2, del Cts) non possano assumere la qualifica di Ets. Ciò se, successivamente alla soppressione dell’Anagrafe delle Onlus, i propri statuti prevedano espressamente lo svolgimento, senza finalità di lucro e con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale e i propri beni siano destinati stabilmente al loro svolgimento. In caso di successivo scioglimento o di soppressione o modifica delle clausole statutarie che contengono i presupposti evidenziati, questi enti dovranno procedere alla devoluzione del loro patrimonio.

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