18 Marzo 2026
Estensione bonus rientro ricercatori, gli effetti su opzione e figli minori
L’Agenzia delle entrate chiarisce come incidono la data del versamento e gli eventi familiari successivi sul prolungamento del regime fiscale per docenti e ricercatori tornati prima del 2020
Il ricercatore rientrato in Italia nel 2019, dopo un congruo periodo trascorso all’estero, che ha esercitato l’opzione per il beneficio fiscale previsto per i ricercatori rientrati in Italia nell’aprile 2023, può estendere l’agevolazione solo fino a otto anni. La nascita della seconda figlia, avvenuta nell’agosto dello stesso anno, non può retroagire sul requisito richiesto al momento del versamento. Tuttavia, questo evento consentirà al contribuente di accedere a un’ulteriore proroga fino a undici anni, a condizione che eserciti una nuova opzione e versi l’importo dovuto entro il 30 giugno 2027. Se entro quella data arrivasse anche un terzo figlio, la durata potrebbe spingersi fino a tredici anni complessivi.
Con la risposta n. 80 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate risolve un caso riguardante il regime fiscale agevolato per docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo un periodo all’estero. Il contribuente che ha presentato il quesito ha trasferito la propria residenza in Italia nel 2019, dopo anni di iscrizione all’Aire, per assumere un incarico di professore universitario. In seguito al rientro, ha fruito dell’incentivo previsto dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 per il quadriennio 2019‑2022 e, nel 2023, ha esercitato l’opzione che consente ai rientrati prima del 2020 di beneficiare delle estensioni introdotte dal decreto Crescita (Dl n. 34/2019). Al momento dell’opzione aveva un figlio minorenne; in seguito, nel corso dello stesso 2023, è nata una seconda figlia.
In sostanza, il ricercatore chiede se la nascita della seconda figlia, seppur successiva al versamento, consenta comunque di accedere subito alla proroga prevista per chi ha almeno due figli minorenni. Il contribuente ritiene che il requisito dei figli debba essere riferito all’intero periodo d’imposta, non alla data esatta del pagamento.
L’Agenzia, come di consueto, ricostruisce con precisione il quadro normativo e di prassi, ricordando che l’articolo 44 disciplina un regime che esclude il 90% dei compensi dei docenti e ricercatori rientrati, assicurando una forte riduzione del reddito imponibile. Le estensioni successive introdotte dall’articolo 5 del decreto Crescita hanno allungato significativamente il beneficio, collegando la durata alla presenza di figli minorenni o all’acquisto di un immobile. Con la legge di bilancio 2022 è stata data anche ai rientrati prima del 2020 la possibilità di accedere alle nuove durate, previo versamento di una percentuale dei redditi agevolati dell’anno precedente.
In pratica, chi esercita l’opzione deve versare una percentuale dei redditi agevolati dell’anno precedente. L’importo da versare cambia in base ai requisiti familiari e all’eventuale possesso di un immobile. Se il contribuente ha almeno un figlio minorenne oppure è proprietario di un immobile residenziale in Italia (acquistato dopo il rientro, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dall’opzione), deve versare un importo pari al 10% dei redditi agevolati. L’immobile può essere intestato anche al coniuge, al convivente o ai figli. Se invece il contribuente ha almeno tre figli minorenni e possiede (o acquista entro diciotto mesi) un immobile residenziale in Italia, il versamento richiesto scende al 5% dei redditi agevolati. Anche in questo caso l’immobile può essere intestato al lavoratore o ai suoi familiari. In entrambi i casi, se l’immobile non viene acquistato entro i termini previsti, il beneficio aggiuntivo va restituito, ma senza sanzioni.
Con la circolare n. 17/2022 la stessa Agenzia ha fornito un chiarimento decisivo. E cioè, il requisito dei figli minorenni deve essere presente esattamente nel momento in cui si esercita l’opzione, che coincide con la data del versamento. Non rileva, quindi, ciò che avviene successivamente nel corso dell’anno, anche se si tratta della nascita di un figlio. È questo il nodo che porta l’Agenzia a ritenere che la seconda figlia, nata nell’agosto 2023, non possa essere considerata per l’opzione già esercitata nell’aprile dello stesso anno.
La risposta in esame, però, non sbarra la porta a un prolungamento ulteriore. Richiamando la risoluzione 8/2026, l’Agenzia precisa che è possibile allungare progressivamente il periodo agevolato, man mano che maturano i requisiti aggiuntivi, a condizione che si eserciti una nuova opzione entro i termini stabiliti (vedi articolo “Impatriati e rientro dei ricercatori, rinnovo dei benefici ad ampio raggio”). Nel caso concreto, la nascita della seconda figlia permette al contribuente di ottenere il passaggio dagli otto agli undici anni di agevolazione, purché versi un nuovo importo entro il 30 giugno 2027, cioè entro l’anno successivo alla conclusione degli otto periodi agevolati derivanti dalla prima opzione. E qualora entro quella stessa data arrivasse un terzo figlio, il ricercatore potrebbe ampliarne ulteriormente la durata fino a tredici anni complessivi, beneficiando dell’aliquota ridotta al 5 per cento.
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