24 Febbraio 2026
Concordato preventivo biennale, l’Agenzia scioglie dubbi (1)
Pubblicate sul sito istituzionale le risposte a diversi interpelli dei contribuenti incentrati sull’applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dell’istituto di adempimento spontaneo
L’affitto d’azienda o di ramo di azienda non è un’operazione che, in linea di principio, rappresenta una causa di esclusione del concordato preventivo biennale. La sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza, invece, costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo.
Sono due dei punti chiariti dall’Agenzia delle entrate nelle risposte a diverse domande di interpello sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024), pubblicate sul sito istituzionale il 24 febbraio 2026. Di seguito una breve rassegna.
Risposta n. 45: lavoratore autonomo che partecipa a un’associazione di professionisti
Nella risposta n. 45, l’Agenzia risponde positivamente sulla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale da parte di un lavoratore autonomo, che partecipa anche a un’associazione tra professionisti nella quale svolge un’attività completamente diversa rispetto a quella individuale.
Il contribuente che ha chiesto chiarimenti esercita la professione di dottore commercialista, attività per la quale ha ricevuto la proposta di adesione al Cpb per il biennio 2025–2026. Parallelamente, partecipa come associato a una scuola di sci che svolge attività di insegnamento delle discipline sportive invernali. La scuola di sci, fiscalmente trasparente (articolo 5, Tuir), aveva aderito al Cpb per il biennio 2024–2025, ma non ha ancora deciso se rinnovare l’adesione per il successivo periodo 2026–2027. Il dubbio nasce dalla modifica introdotta dal Dlgs n. 81/2025, che ha previsto una causa di esclusione dal Cpb per i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a un’associazione o società tra professionisti che non aderisca al concordato per gli stessi periodi d’imposta.
L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, richiama l’articolo 11, comma 1, lettera b‑quinquies), del Dlgs n. 13/2024, che disciplina la causa di esclusione. La norma prevede che il titolare di lavoro autonomo sia escluso dal Cpb, quando, nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, abbia dichiarato redditi di lavoro autonomo individuali e contemporaneamente partecipato a un’associazione o società tra professionisti che non aderisca al Cpb per gli stessi periodi. Con la circolare n. 9/2025, l’Amministrazione ha chiarito, inoltre, che la causa di esclusione opera solo quando l’associazione svolge un’attività per la quale sono approvati gli Isa.
Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che le due attività svolte dal contribuente sono completamente distinte. L’attività di commercialista e quella di insegnante di sci non condividono alcun profilo di collegamento economico o professionale, non applicano lo stesso Isa e non appartengono allo stesso ambito. A ciò si aggiunge che i bienni di riferimento non coincidono: la proposta di Cpb per il contribuente riguarda il periodo 2025–2026, mentre la scuola di sci ha aderito al concordato per il biennio 2024–2025. La norma richiede espressamente che l’adesione coincida per gli stessi periodi d’imposta, condizione che qui non si verifica.
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che il contribuente può aderire al Cpb per il biennio 2025–2026 per la propria attività di commercialista, indipendentemente dalla decisione che la scuola di sci assumerà per il successivo biennio 2026–2027. La causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b‑quinquies), non trova applicazione perché mancano i presupposti richiesti dalla norma.
Risposta n. 46: concordato preventivo biennale e affitto d’azienda
Con la risposta n. 46, l’Agenzia chiarisce che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall’articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
Il quesito riguarda una società in accomandita semplice che, nel secondo anno di adesione al Cpb (2025), ha stipulato, come affittuaria, un contratto di affitto d’azienda con un’altra Sas avente la medesima compagine sociale.
L’operazione era finalizzata a migliorare la gestione amministrativa e contabile, razionalizzare i costi e coordinare il personale, spesso distaccato tra le due società.
L’Agenzia ricorda che il legislatore ha individuato come cause di cessazione solo operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente: fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale. L’affitto d’azienda, invece, rappresenta un’ordinaria operazione gestionale, non assimilabile alle ipotesi che incidono sulla soggettività dell’impresa o sulla sua struttura produttiva. Pertanto non è assimilabile alle ipotesi elencate alla lettera b ter) del comma 1 del sopra richiamato articolo 21 del Dlgs 13/2024, rubricato “cessione del concordato” .
Di conseguenza, l’affitto d’azienda o di ramo di azienda non è un’operazione che, in linea di principio, rappresenta una causa di esclusione del Cpb.
Risposta n. 47: sospensione dell’attività professionale come causa di cessazione del cpb
Con la risposta n. 47, l’Agenzia si è espressa sulla sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza – nel caso specifico, di avvocato – chiarendo che costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo indipendentemente dalla durata della sospensione, purché determini un calo del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato.
Il caso riguarda un avvocato che, nel 2025, secondo anno di concordato, ha sospeso l’esercizio della professione per motivi di salute, con conseguente riduzione del reddito effettivo. La sospensione è stata comunicata all’Ordine di appartenenza.
L’Agenzia richiama il combinato disposto dell’articolo 19, comma 2 del Dlgs n. 13/2024 e dell’articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: quest’ultimo, nell’individuare tali cause eccezionali, alla lettera f), prevede espressamente la sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’Ordine di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza. . Non è prevista una durata minima, né occorre verificare le ragioni della sospensione. Ciò che rileva è il nesso causale tra l’interruzione dell’attività e la contrazione delle basi imponibili oltre il 30 per cento. La sospensione è dunque, “in re ipsa”, una circostanza eccezionale idonea a comportare la cessazione del regime.
Il Cpb cessa di produrre effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica lo scostamento, senza ulteriori condizioni.
Quanto agli effetti, l’Agenzia precisa che il venir meno del Cpb comporta anche la perdita dei benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
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