16 Febbraio 2026
Crediti 4.0 e comunicazioni scorrette: tracciata la strada per regolarizzare
Il fisco analizza le conseguenze degli errori nelle comunicazioni del credito 4.0 e chiarisce gli adempimenti richiesti e i requisiti introdotti dal Dl 39/2024
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 40/2026, fornisce indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.
La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato oggi, l’Amministrazione finanziaria distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.
La natura delle comunicazioni
In premessa va ricordato che l’articolo 6 del Dl n. 39/2024 ha introdotto due tipologie di comunicazioni, preventiva e di completamento, entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione. Nello specifico, è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, imponendo:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 una comunicazione di completamento degli investimenti
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.
Le comunicazioni non incidono sulla maturazione del credito, che sorge con l’investimento, ma sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione. In altri termini, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, la presentazione della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale, in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.
Il caso oggetto di interpello
A sollevare la questione è stata una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno. Pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, la società non aveva trasmesso la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6 del Dl n. 39/2024 e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento.
Ricordiamo che l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1057‑bis della legge n. 178/2020 consiste in un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi “4.0”, cioè ad elevato contenuto tecnologico, destinati alla trasformazione digitale dei processi produttivi. Il credito è riconosciuto in misura percentuale sul costo del bene, con fruizione mediante compensazione.
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, la società non ha inviato alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, la comunicazione di completamento è stata compilata in modo non corretto, indicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
Ciò malgrado, la società ha compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.
Quando e come regolarizzare
In pratica, l’Agenzia distingue tra la quota compensata a gennaio 2025 e quella compensata a dicembre 2024.
Relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro in applicazione dell’articolo 13, comma 4‑ter, del Dls n. 471/1997.
Diversamente, per quanto concerne la prima quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. L’utilizzo del credito da parte della società ha costituito, pertanto, un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante. In base all’articolo 13, comma 4‑bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.
Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 (codice tributo 6936 nella sezione Erario), versare gli interessi al tasso legale annuo e corrispondere le sanzioni da ravvedimento secondo l’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
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