Normativa e prassi

11 Febbraio 2026

Comunicazione lavori condominiali, aggiornate le specifiche tecniche

Con il nuovo tracciato, gli amministratori possono indicare in via sperimentale e facoltativa l’informazione sul requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare

Sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le nuove specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. L’invio, per cui c’è tempo fino al prossimo 16 marzo, è finalizzato alla raccolta dei dati che saranno resi disponibili ai contribuenti nella dichiarazione precompilata 2026.

L’aggiornamento è stato disposto con un provvedimento del 10 febbraio 2026 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, e ha sostituito la precedente versione delle specifiche tecniche per recepire le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2025, che hanno riflesso sul periodo d’imposta della prossima dichiarazione dei redditi. Tra le novità, in via sperimentale e facoltativa gli amministratori di condominio possono ora indicare il requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare comunicata dal condòmino.

Nuovo tracciato al passo con la normativa
Le specifiche tecniche, che erano già state rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia, sono state implementate con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e sono ora allineate alle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) in materia di detrazioni edilizie.

Il Bilancio 2025 ha infatti rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Le percentuali di detrazione individuate per il 2025 sono state confermate anche per l’anno 2026 dalla recente legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025).

In particolare, ricordiamo che per le spese sostenute per gli anni d’imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute (30% per le spese sostenute nel 2027). La percentuale di detrazione è elevata al 50% (36% per le spese sostenute nel 2027), nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, adeguato per consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. L’informazione viene trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.

È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus verde”, dal momento che la relativa detrazione non è stata prorogata, ed è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota, che rimane ferma al 50 per cento.

Con riferimento agli interventi “Superbonus”, la cui percentuale di detrazione decresce in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, è stata indicata l’aliquota applicata alle spese sostenute nell’anno 2025, pari al 65% in misura ordinaria e al 110% al verificarsi di particolari condizioni.

Comunicazione lavori condominiali, aggiornate le specifiche tecniche

Ultimi articoli

Normativa e prassi 11 Febbraio 2026

Modelli Iva e Iva base 2026, approvate le specifiche tecniche

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 11 Febbraio 2026

Acquisto del veicolo adattato, con patente speciale l’Iva è al 4%

L’aliquota agevolata non è legata al possesso di una certificazione, ma alla presenza di un documento di guida che contenga l’indicazione degli adattamenti del mezzo necessari Per accedere all’aliquota Iva agevolata del 4% sull’acquisto di un veicolo adattato per la guida di una persona con disabilità è sufficiente avere una patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale provvista dell’indicazione dei codici di adattamento del veicolo.

Normativa e prassi 11 Febbraio 2026

Comunicazione lavori condominiali, aggiornate le specifiche tecniche

Con il nuovo tracciato, gli amministratori possono indicare in via sperimentale e facoltativa l’informazione sul requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare Sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le nuove specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Normativa e prassi 11 Febbraio 2026

Locazione finanziaria in costruendo ammessa agli investimenti Zes unica

In base al principio di equivalenza tra acquisizione in proprietà e tramite leasing, la modalità è compatibile con l’agevolazione, che però scatta solo quando l’immobile viene consegnato L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

torna all'inizio del contenuto