Attualità

5 Febbraio 2026

Cpb e ravvedimento speciale, chiarimenti sulla rateizzazione

In una Faq l’Agenzia fa luce sulle scadenze dei versamenti rateali dell’imposta sostituiva dovuta dai soggetti Isa che hanno aderito al regime speciale connesso al concordato preventivo biennale

Il contribuente Isa che ha aderito al concordato preventivo ed è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026, se (a titolo di esempio) ha versato la prima rata il 20 gennaio 2026, dovrà pagare le rimanenti rate entro il giorno 15 dei mesi successivi (15 aprile, 15 maggio ecc). La scadenza di tale pagamento è stata infatti fissata dal legislatore al 15 marzo 2026 (articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84/2025).  È il primo dei chiarimenti contenuti nella risposta a domande frequenti pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione.

Nel dettaglio, la risposta fornisce chiarimenti sui pagamenti rateali dell’imposta sostitutiva sia del ravvedimento speciale dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale previsto dall’articolo 2-quater, comma 8, del Dl n. 113/2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) sia di quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del Dl n. 84/2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023). La Faq chiarisce i seguenti dubbi:

  • se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quali siano le scadenze delle successive 9 rate
  • qual è il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026
  • in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 da quando decorrono gli interessi legali.

In risposta al primo punto l’Agenzia ricorda che l’articolo 12-ter, comma 11, del Dl n. 84/2025 stabilisce che “Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026”. Per cui in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio il termine di scadenza delle rate mensili successive deve essere individuato nel giorno 15 dei mesi successivi a marzo 2026. In pratica, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via.

Per la disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 (articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113/2024) viene precisato che le rate mensili successive alla prima si ritiene siano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via. Ciò dal momento che il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato ratealmente fino a 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Inoltre, sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018/2022, il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 – e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) – sono considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).

Con riferimento al secondo punto l’Agenzia precisa che dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%. Pertanto, tenuto conto di quanto specificato dalla normativa in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022 (articolo 2-quater, comma 8, Dl n. 113/2024), il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026.

Infine, per quanto riguarda il terzo punto, considerato che è possibile versare la prima rata fino al 15 marzo 2026, l’Agenzia ritiene che gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.

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