Normativa e prassi

29 Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026, attivati nuovi codici tributo

Servono ai sostituti d’imposta per versare le imposte sostitutive introdotte per lavoro notturno, festivo, su turni e rinnovi dei lavoratori dipendenti privati e trattamento economico accessorio di quelli pubblici

Per il 2026, l’ultima legge di bilancio ha introdotto tre diverse misure di imposta sostitutiva applicabili a specifiche componenti retributive dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. In tutti i casi l’imposizione di favore sostituisce Irpef e addizionali. Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento tramite modello F24, con tre distinte risoluzioni del 29 gennaio 2026, l’Agenzia ha istituito appositi codici tributo.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni
Per il periodo d’imposta 2026, il Bilancio 2026 (articolo 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025) ha stabilito che le maggiorazioni e le indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo settimanale e per le indennità di turno o altre poste connesse al lavoro su turni, siano soggette, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva del 15% in luogo dell’Irpef ordinaria e delle addizionali.

Per consentire il versamento della sostitutiva tramite modello F24, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2 del 29 gennaio 2026 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 1076, relativo all’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni
  • 1610, per l’imposta dovuta in Sicilia ma versata fuori regione 
  • 1929, per l’imposta dovuta in Sardegna ma versata fuori regione 
  • 1933, per l’imposta dovuta in Valle d’Aosta ma versata fuori regione 
  • 1311, per l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui avviene il versamento.

Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali nel settore privato
Ancora, l’articolo 1, comma 7, dell’ultima legge di bilancio ha stabilito che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nel 2026, derivanti da rinnovi contrattuali firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva del 5% in luogo di Irpef e addizionali.

L’agevolazione è riservata ai lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.

Per consentire il versamento dell’imposta tramite modello F24, con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026, l’Amministrazione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 1075, per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti
  • 1609, per l’imposta dovuta in Sicilia ma versata fuori regione
  • 1926, per l’imposta dovuta in Sardegna ma versata fuori regione
  • 1927, per l’imposta dovuta in Valle d’Aosta ma versata fuori regione
  • 1310, per l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma dovuta fuori dalla regione in cui avviene il versamento.

Trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale pubblico
Sempre per il 2026, l’articolo 1, comma 237, della legge di bilancio n. 199/2025 ha previsto che i compensi relativi al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – comprese le indennità fisse e continuative e il personale in regime di diritto pubblico – sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva del 15% al posto dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per consentire il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti Pubblici, con la risoluzione n. 4 del 29 gennaio 2026, l’Agenzia ha istituito nuovi codici tributo:

  • 1077, per l’imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche
  • 1611, per l’imposta dovuta in Sicilia ma versata fuori regione
  • 1934, per l’imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione
  • 1935, per l’imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione
  • 1314, per l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma dovuta fuori dalla regione in cui avviene il versamento.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 179E, per l’imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche
  • 180E, per l’imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione
  • 181E, per l’imposta versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione

Compilazione del modello F24
Per tutte le tre misure, nel modello F24 i codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, si utilizzano esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati”, il “Mese di riferimento” è il mese della trattenuta (formato 00MM) e l’“Anno di riferimento” è l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Per quanto riguarda il modello “F24EP” necessario per il versamento dell’imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale pubblico, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Legge di bilancio 2026, attivati nuovi codici tributo

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