18 Dicembre 2025
Settore trasporti e logistica, reverse charge e regime opzionale
In attesa dell’autorizzazione definitiva dell’Ue l’Agenzia delle entrate, con una circolare, fa il punto sul regime transitorio applicabile ad alcune tipologie di prestazioni di servizi
L’ambito di applicazione del regime transitorio per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica e le istruzioni. Fatturazione e versamento dell’Iva tramite F24. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 14 del 18 dicembre 2025 dell’Agenzia sulla disciplina che ha esteso il reverse charge al settore trasporti e logistica.
La norma di riferimento è l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) che ha introdotto misure finalizzate al contrasto dell’evasione dell’Iva nel settore dei trasporti e logistica.
È stata prevista, in particolare, l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
La piena operatività di tale misura, tuttavia, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, pertanto, nell’attesa, l’articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di Bilancio 2025 prevede, per i servizi in rassegna, un regime transitorio opzionale.
La circolare illustra, in primo luogo, l’ambito di applicazione di tale regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto Iva effettuate nei confronti delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.
Possono congiuntamente applicare il nuovo e temporaneo regime opzionale:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica individuate in base alla classificazione ATECO 2025, sezione H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (è espressamente escluso il trasporto di persone)
- i soggetti che, alle medesime imprese, rendono servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Per effetto dell’opzione, prestatore e committente concordano che l’Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione (esercitata o meno) a monte.
L’Agenzia precisa anche che:
- la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell’articolo 21 del decreto Iva, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia alla scissione dei pagamenti)
- l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
La circolare si sofferma anche sul caso in cui l’imposta risulti non dovuta chiarendo quanto disposto dall’articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2025, il quale ha previsto che può essere recuperata dal committente in base al comma 2 dell’articolo 30-ter del decreto Iva. Resta ferma l’applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, ai sensi del quale la restituzione «dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
A tale riguardo l’Agenzia ha specificato che, in forza dell’articolo 30-ter, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972:
- il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta
- la restituzione della maggiore imposta è richiesta dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto Iva, il committente deve rettificare l’Iva e in capo allo stesso si origina un credito che può essere recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto Iva.
Infine, l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per il regime transitorio non implica il venir meno del regime degli autotrasportatori di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto Iva, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
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