Normativa e prassi

21 Novembre 2025

Cpb: le provvigioni d’ingresso rientrano nel reddito concordato

Anche se sono legate a un evento straordinario, rientrano pur sempre nell’attività tipica del consulente finanziari e sono componenti ordinarie di reddito

Con la risoluzione n. 67 del 20 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari in caso di cambio di preponente concorrono integralmente alla determinazione del reddito oggetto di concordato preventivo biennale. Non rientrano, infatti, tra le componenti escluse dalla norma di riferimento (articolo 16, comma 1, lettera a), Dlgs n. 13/2024).

Sotto il profilo fiscale, quindi, sebbene derivino da un evento straordinario come il cambio di preponente, le provvigioni di ingresso restano strettamente legate all’attività tipica del consulente finanziario e sono qualificabili come ricavi di esercizio. In tal senso, rappresentano una componente “non ricorrente” della remunerazione, ma pur sempre parte del reddito d’impresa.

A tal proposito, l’Agenzia richiama l’articolo 31 del Dlgs n. 58/1998 (Tuf), che individua i consulenti finanziari come agenti abilitati all’offerta fuori sede. Sotto il profilo fiscale, essi producono reddito d’impresa e sono assimilati a imprenditori individuali. La remunerazione, secondo la circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, si compone di una parte ricorrente (provvigioni ordinarie di sottoscrizione e mantenimento) e di una parte non ricorrente (bonus e incentivi). Le provvigioni di ingresso rientrano in questa seconda categoria.

In particolare, ricorda l’Agenzia, il concordato preventivo biennale, disciplinato dal decreto legislativo n. 13/2024, ha previsto un meccanismo di esclusione dal reddito di alcune componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive e passive), ma non delle provvigioni di ingresso. La ratio della norma, come evidenziato dalla circolare n. 18/2024 e dalle Faq pubblicate sul sito dell’Amministrazione, è quella di limitare le variazioni del reddito concordato a fattispecie tassative, escludendo solo elementi non direttamente correlati all’attività tipica dell’impresa.

Concludendo, le provvigioni di ingresso sono considerate reddito ordinario del consulente finanziario e devono essere incluse senza eccezioni nel reddito concordato ai fini del Cpb.

Cpb: le provvigioni d’ingresso rientrano nel reddito concordato

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