20 Novembre 2025
Tax credit Zes agricoltura e pesca è ora delle comunicazioni integrative
Potranno essere inviate dal 20 novembre al 2 dicembre per attestare che i lavori dichiarati nella prenotazione di accesso al bonus sono stati effettivamente portati a termine
Secondo step per accedere al bonus Zes unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura previsto dall’articolo 16-bis del Dl n.124/2023. Da oggi, 20 novembre, e fino a martedì 2 dicembre, potranno essere inviate le comunicazioni integrative che attestano come effettivamente realizzati, dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, gli investimenti indicati come effettuati o programmati nella comunicazione trasmessa tra il 31 marzo e il 30 maggio scorsi.
Il modello da utilizzare e le relative istruzioni – approvati con il provvedimento del 31 gennaio 2025 – sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate (vedi “Crediti d’imposta Zes 2025: approvati modelli e modalità di invio”), insieme al software di compilazione ZES_AGRICOLTURA_2025.
La comunicazione deve essere inviata – dal diretto interessato oppure da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione – unicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando esclusivamente il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”.
Le attestazioni trasmesse dal 28 novembre al 2 dicembre, ma scartate dal sistema, sono considerate inviate nei termini se inviate nuovamente entro il 7 dicembre 2025.
Attenzione, la deroga non vale, e la scadenza resta ferma al 2 dicembre, in caso di scarto dell’intero file, eventualità che può verificarsi, ad esempio, per mancato riconoscimento del codice di autenticazione, codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file o se il file non risulta elaborabile.
Dal 20 novembre al 2 dicembre è possibile trasmettere una nuova comunicazione integrativa in sostituzione delle precedenti. Fa fede l’ultimo modello inviato. Stessi termini per annullare la comunicazione con conseguente decadenza dall’agevolazione.
Il tax credit
Ricordiamo brevemente che legge di bilancio 2025 ha esteso il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zes unica per il Mezzogiorno, dalle imprese dei settori agricolo, forestale, e della pesca e acquacoltura, anche agli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il contributo è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, che ricomprende le zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Non sono agevolabili i progetti di valore inferiore a 50mila euro.
Le modalità applicative del beneficio sono state definite con il decreto del ministro dell’Agricoltura di concerto con il Mef del 18 settembre 2024. Il credito è concesso nei limiti dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto delle disposizioni Ue ed è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato previsti per le stesse voci di costo, e con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato in base all’articolo 107 Tfue.
La misura prevede per il 2025 un tetto massimo di spesa pari a 50 milioni di euro. Nel caso in cui il valore dei crediti richiesti superi l’importo delle risorse disponibili, ciascun beneficiario potrà beneficiare di un credito d’imposta pari alla somma richiesta moltiplicata per la percentuale comunicata con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. La percentuale è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa stabilito e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui le richieste siano inferiori alla dote spendibile la percentuale è pari al 100 per cento.
Tempi e modalità di utilizzo
Il contributo, calcolato in base alla percentuale stabilita con provvedimento dell’Agenzia, è utilizzabile, per gli investimenti certificati dai revisori e per i quali sono state ricevute nello Sdi le relative fatture elettroniche, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale agevolabili e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
La quota relativa, invece, agli acquisti non documentabili con fatture elettroniche e/o contratti di locazione finanziaria, può essere spesa dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal centro operativo Servizi fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario deve trasmettere, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale del bonus usufruibile, la certificazione tramite Pec all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Il credito d’imposta è spendibile in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “7035”.
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