14 Novembre 2025
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione
Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
La finestra per l’invio si apre martedì 18 novembre e si chiuderà il prossimo 2 dicembre.
Questo passaggio è necessario per attestare, a pena di decadenza, l’effettiva realizzazione degli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nella zona economica speciale, che comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (ammissibili alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue) e Abruzzo (ammissibile alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2025 ed è disponibile sul sito istituzionale corredato delle relative istruzioni. La trasmissione va effettuata, anche tramite intermediario, esclusivamente attraverso il software “Zes unica integrativa 2025”.
L’ammontare degli investimenti indicato nella comunicazione integrativa non deve superare quello degli investimenti riportati nella comunicazione originaria e deve includere gli estremi della certificazione che attesta il sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
È considerata tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2025 ma scartata dal sistema, purché venga ritrasmessa entro il 7 dicembre. Non è consentito alcun invio oltre il 2 dicembre in caso di scarto totale del file per errori tecnici (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”). Ulteriori situazioni specifiche sono indicate nel provvedimento del 31 gennaio 2025.
Sempre nella finestra dal 18 novembre al 2 dicembre, è possibile inviare una nuova comunicazione integrativa che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Nello stesso intervallo è anche possibile annullare l’invio. Questa scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza.
Ricordiamo che il credito d’imposta Zes unica, introdotto dal Dl n. 124/2023 e confermato per il 2025, sostiene le imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati, come detto, alle aree produttive delle regioni del Mezzogiorno e dell’Abruzzo. Gli investimenti devono essere compresi tra 200mila euro e 100 milioni di euro per ciascun progetto.
Conclusa la fase di invio della comunicazione integrativa, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia attesterà la percentuale di fruizione del credito d’imposta, che viene calcolata sulla base dell’ammontare delle richieste pervenute in rapporto al limite massimo di spesa, pari a 2,2 miliardi di euro.
Per quanto riguarda la tempistica dell’utilizzo, per la quota del credito d’imposta relativa agli investimenti per cui è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nel Sistema di interscambio (Sdi) le relative fatture elettroniche, il credito d’imposta sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia sulla percentuale di fruizione del credito e comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato al richiedente il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Per la quota del credito d’imposta relativa agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, invece, il credito d’imposta sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta a seguito della verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A questo scopo il beneficiario è tenuto a trasmettere la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it entro trenta giorni dalla data del provvedimento sulla percentuale di fruizione del credito d’imposta.
Nel caso di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve essere attestato che le spese costituiscono acconti di questi investimenti e le relative fatture devono essere inviate insieme alla certificazione.
Ultima informazione pratica: il credito d’imposta Zes è utilizzabile in compensazione con il codice tributo “7034” tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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