Attualità

24 Settembre 2025

5 per mille, fino al 30 settembre per iscriversi al riparto 2025

Ancora per pochi giorni le Onlus e altri enti non iscritti agli elenchi permanenti possono utilizzare la remissione in bonis che rimette in gioco le richieste di accesso al contributo ritardatarie

Ancora una chance per gli enti e le organizzazioni – non iscritti negli elenchi permanenti – che desiderano accedere alla ripartizione della quota del 5 per mille 2025, ma hanno dimenticato di inviarne richiesta entro la scadenza ordinaria del 10 aprile. I ritardatari hanno tempo fino al 30 settembre per rimediare alla svista e regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto della remissione in bonis. Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche recuperano l’opportunità presentando domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Gli altri enti destinatari dello speciale contributo devono rivolgersi agli organismi di competenza per il loro comparto.

Per rientrare in gioco è necessario effettuare, contestualmente all’invio della richiesta, un versamento di importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide.

Per le Onlus, parola all’Agenzia
Anche per l’esercizio finanziario 2025, le organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), in attesa dell’attuazione della nuova specifica disciplina che le riguarda, accedono alla quota del 5 per mille dell’Irpef, ripartita in base alle scelte dei contribuenti, seguendo le regole stabilite per gli enti di volontariato (Dpcm 23 luglio 2020). È, quindi, l’Agenzia delle entrate a gestirne le relative domande di accreditamento, a controllare i requisiti di accesso al beneficio dei richiedenti, a redigere e pubblicare gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e, infine, ad aggiornare gli elenchi degli iscritti tardivi e l’elenco permanente delle Onlus accreditate. Ricordiamo che gli appartenenti a quest’ultima lista, in mancanza di variazioni dei requisiti, non devono rinnovare la domanda di iscrizione.

Tornando alla prossima scadenza, le organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus che si sono lasciate sfuggire il termine del 10 aprile possono, fino a martedì 30 settembre, iscriversi per rientrare tra i destinatari delle scelte del 5 per mille presentando, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, domanda di accreditamento utilizzando l’apposito modello e il relativo software di compilazione.

La richiesta può essere trasmessa direttamente dall’ente o da un intermediario abilitato.

Inviato il modello, se la domanda è andata a buone fine, il sistema rilascia un’attestazione di avvenuta ricezione con l’indicazione della denominazione e della sede dell’iscritto come risulta nell’Anagrafe Tributaria. In caso di discordanze su quanto riportato nella comunicazione di recezione, l’interessato deve, quanto prima, segnalare l’anomalia utilizzando il modello AA7/10 se titolare di partita Iva, AA5/6 in caso contrario.

Come anticipato, per il perfezionamento della remissione in bonis è necessario che, contestualmente all’invio della domanda di accreditamento, venga effettuato un versamento con modello F24 Elide, indicando il codice tributo codice 8115 (risoluzione n. 42/2018).

Ricordiamo che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento e, quindi, nel nostro caso, al 10 aprile 2025.

Le Asd transitano per l’Agenzia e arrivano al Coni
L’accreditamento delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) è di competenza del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), che, però, con apposita convenzione, ha incaricato l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione degli aspiranti beneficiari.

Le Asd, chiedono, dunque, l’accreditamento al Coni utilizzano il software di compilazione “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” e il modello disponibili sul sito delle Entrate e nella pagina del sito del Comitato olimpico dedicata al 5 per mille.

La domanda deve essere presentata online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Anche in questo caso la remissione in bonis ha effetto se la richiesta è accompagnata dal versamento di 250 euro tramite modello F24 Elide, codice tributo 8115. Anche in questo caso, l’Associazione rientra tra i possibili beneficiari del contributo se ne possiede i requisiti sostanziali alla data di scadenza ordinaria per la richiesta di accreditamento, e cioè alla data del 10 aprile 2025.

Va da sé che le Asd presenti nell’elenco permanente 2025 pubblicato sul sito del Coni non sono tenute a rinnovare la richiesta per il 2025.

Una precisazione: i modelli di domanda predisposti sia per le Onlus che per le Asd contengono l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, il richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione delle condizioni di accesso al contributo.

Gli “altri” 5 per mille
Per chiedere l’accreditamento e usufruire della remissione in bonis, gli enti diversi da Onlus e Asd che possono partecipare alla ripartizione del 5 per mille devono fare riferimento alle rispettive amministrazioni di competenza. Per esempio, gli enti del Terzo settore devono rivolgersi al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gli enti della ricerca scientifica al ministero dell’Università e della Ricerca, quelli della ricerca sanitaria al ministero della Salute.

Infine, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti.

Spetta sempre all’Agenzia provvedere alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi attribuiti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, per rendere noto il contributo riconosciuto anche in forma aggregata.

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