22 Settembre 2025
Cessioni di semilavorati auriferi, quando si applica il reverse charge
Sono esclusi dal regime di inversione contabile i prodotti finiti destinati a montaggio, assemblaggio e incastonatura
Con la risposta n. 13 del 22 settembre 2025 a una consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge) in caso di cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati.
La domanda di consulenza
L’Associazione Alfa ha interpellato l’Agenzia delle entrate per chiarire se il reverse charge sia applicabile anche ai manufatti auriferi (es. mollette per orecchini, moschettoni, castoni, chiusure per bracciali) che, pur presentando una struttura finita, vengono sottoposti ad attività di montaggio o incastonatura per la realizzazione di oggetti destinati al consumatore finale. Secondo l’Associazione, tali beni rientrerebbero nella definizione di “semilavorati”.
Il Dpr n. 150/2002 definisce semilavorati i prodotti che, pur presentando una struttura finita o semifinita, non hanno uno specifico uso o funzione e sono destinati ad essere inseriti in oggetti compositi. Il decreto legislativo n. 211/2024 ha esteso il reverse charge anche a questi semilavorati, purché abbiano una purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Semilavorati e prodotti finiti
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il reverse charge si applica solo ai beni auriferi semilavorati, quelli cioè destinati a una successiva lavorazione industriale. Sono considerati semilavorati, ad esempio:
– rottami di gioielli d’oro ceduti per fusione e affinazione
– beni d’oro usati, anche integri, destinati alla trasformazione industriale
– polveri e paste contenenti oro, valutate per il contenuto aurifero
Come è stato chiarito con la risoluzione n. 161/E/2005 (dedicata al caso delle montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali), non rientrano nell’ambito dei semilavorati i prodotti finiti, quelli cioè che hanno completato il loro specifico processo produttivo e non necessitano di ulteriori lavorazioni industriali.
La risposta del Fisco
Nella sua domanda, l’Associazione aveva chiesto se rientrano nei semilavorati anche quei “prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale”.
Nella risposta n. 13/2025, l’Agenzia ha chiarito che questi beni non rientrano nella categoria dei semilavorati perché l’attività di assemblaggio o incastonatura è distinta dalla trasformazione del metallo e non è a questa assimilabile. In pratica, poiché non vengono rintracciate differenze apprezzabili tra questi beni e le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali (vedi risoluzione n. 161/E/2005), il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione in questi casi e l’Iva deve essere assolta secondo le modalità ordinarie.
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