10 Settembre 2025
Codice Ateco e Isa cambiati: se l’attività è la stessa il Cpb vive
Il concordato cessa di avere efficacia solo se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo d’imposta
In assenza di una modifica sostanziale dell’attività, il passaggio a un nuovo codice Ateco e al relativo Isa non comporta la cessazione del concordato preventivo biennale. Tuttavia, l’Agenzia, con la risposta n. 236 del 10 settembre, ribadisce l’obbligo di adeguarsi tempestivamente alla nuova classificazione, anche per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.
La domanda
Il quesito, dal quale è scaturita la precisazione, ha riguardato appunto la possibile cessazione del Cpb in seguito alla variazione del codice Ateco e del modello Isa utilizzati da una società. E questo alla luce dell’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 13/2024. Secondo tale norma, infatti, il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente.
La Srl richiedente svolge attività di intermediazione nel settore del noleggio di autoveicoli, percependo commissioni per la stipula di contratti di noleggio, senza fornire direttamente il servizio. Fino al 2024, questa attività non era espressamente prevista nella classificazione Ateco, per cui la società ha utilizzato il codice 45.11.02, il più vicino disponibile, associato al modello Isa CM09U. Nel modello Isa relativo all’anno d’imposta 2023, è stato indicato al rigo C12 un valore del 100%, a conferma della natura prevalente dell’attività di intermediazione.
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione Ateco 2025, è stato introdotto il codice 77.51.00, che descrive in modo preciso l’attività effettivamente svolta dalla società. A questo nuovo codice è associato il modello Isa EG61U. La compagine intende aderire al Cpb per gli anni 2025 e 2026, e chiede se l’adozione del nuovo codice Ateco e del relativo modello Isa possa essere interpretata come una modifica dell’attività, tale da determinare la cessazione del concordato.
Secondo l’interpretazione proposta dal contribuente, non si configura alcuna variazione sostanziale dell’attività, poiché quella realmente svolta rimane invariata. La modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento della classificazione statistica, che ora include esplicitamente l’attività di intermediazione nel noleggio. Di conseguenza, il passaggio al nuovo codice Ateco e al modello Isa associato non dovrebbe essere considerato una variazione dell’attività ai sensi dell’articolo 21, e quindi non dovrebbe comportare la cessazione del Cpb.
La società propone di continuare a utilizzare il vecchio codice Ateco e il relativo modello Isa per l’anno d’imposta 2024, in quanto il nuovo codice entra in vigore solo dal 1° gennaio 2025. Per gli anni 2025 e 2026, invece, adotterà il nuovo codice e il modello ISA aggiornato, ritenendo che tale transizione non incida sulla continuità dell’attività e non integri la causa di cessazione prevista dalla norma.
La risposta
Tanto in estrema sintesi premesso, la risposta dell’Agenzia si concentra sull’interpretazione dell’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 13/2024, che disciplina la cessazione del concordato preventivo biennale in caso di modifica dell’attività svolta, chiarendo che la cessazione non si verifica se, pur cambiando il codice attività, il contribuente continua ad applicare lo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa).
Nel caso specifico, l’Agenzia riconosce che l’aggiornamento della classificazione Ateco 2025 ha introdotto nuovi codici più aderenti alle attività effettivamente svolte dai contribuenti. Tuttavia, sottolinea che il semplice passaggio da un vecchio codice Ateco a uno nuovo, come nel caso dell’adozione del codice 77.51.00 da parte della società, non costituisce di per sé una modifica sostanziale dell’attività. Di conseguenza, non si configura la causa di cessazione del Cpb prevista dall’articolo 21, purché l’attività rimanga la stessa e sia coerente con quella esercitata nel periodo d’imposta precedente.
L’Amministrazione precisa inoltre che, a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti sono tenuti a utilizzare i nuovi codici Ateco nelle dichiarazioni fiscali, comprese quelle relative alle imposte sui redditi. Pertanto, non è condivisibile la proposta dell’istante di continuare a utilizzare il vecchio codice Ateco e il modello ISA DM09U per il periodo d’imposta 2024, in sede di presentazione di Redditi 2025. In tale contesto, dovrà invece essere utilizzato il nuovo codice 77.51.00, associato al modello Isa EG61U, in conformità con le disposizioni normative e con la risoluzione n. 24/2025 (vedi articolo “Nuovi codici Ateco 2025, le indicazioni dall’Agenzia”).
In conclusione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, se l’attività effettivamente svolta dal contribuente rimane invariata, l’adozione del nuovo codice Ateco e del relativo modello Isa non determina l’interruzione del concordato preventivo biennale. Allo stesso tempo, sottolinea che è necessario conformarsi senza ritardi alla nuova classificazione Ateco, già a partire dalle dichiarazioni fiscali riferite al 2024, da presentare nel corso del 2025.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.