Analisi e commenti

2 Settembre 2025

Dentro la dichiarazione – 14 contributi dei collaboratori domestici

La parte a carico del datore di lavoro è deducibile per intero fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. Agevolazione anche in caso di assunzione tramite agenzia interinale o uso del “libretto di famiglia”

Tra i benefici fiscali più comuni previsti dal sistema tributario italiano si colloca la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’Inps per i collaboratori che affiancano, diventandone spesso parte integrante, molte famiglie affinché tutto funzioni nella vita pratica di tutti i giorni. Stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici come colf, baby sitter, assistenti agli anziani e ai servizi domestici, ma anche di giardinieri e autisti.

Lo sconto d’imposta, che riconosce, in pratica, il prezioso apporto e il valore sociale di queste figure professionali, è disciplinato dall’articolo 10, comma 2, del Tuir. Le somme deducibili devono essere indicate nel rigo E23 della dichiarazione dei redditi.

Quando e quali versamenti sono deducibili
In particolare, l’agevolazione entra in gioco con l’assunzione di due distinte tipologie di collaboratori: gli addetti ai servizi domestici e gli addetti all’assistenza personale o familiare, come colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane.

È indispensabile precisare innanzitutto che è deducibile soltanto la parte di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e non la quota versata all’Inps dal dipendente.

Come funziona
Il taglio dall’imponibile deve essere effettuato secondo il criterio di cassa, scalando, dunque, le somme effettivamente versate, senza considerare il principio di competenza per trimestre.

Il limite massimo deducibile è di 1.549,37 euro annui.

Sono inclusi nell’agevolazione anche i contributi previdenziali corrisposti per badanti assunti tramite agenzia interinali e a questa rimborsati, purché l’agenzia rilasci una certificazione che riporti i dati anagrafici e i codici fiscali di chi assume e del prestatore di servizi.

In caso di morte del datore di lavoro, possono beneficiare delle deduzioni gli eredi che versano i contributi relativi al trimestre in cui il decesso è avvenuto.

Deduzione anche con il libretto di famiglia
Rientrano nel trattamento di favore e possono dunque essere dedotti dal reddito anche i contributi versati tramite il “libretto famiglia”, lo strumento introdotto dal Dl n. 50/2017 (articolo 54-bis) per semplificare gli adempimenti delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o autonoma che intendono servirsi di prestazioni di servizi occasionali o saltuarie.

Si tratta di un carnet telematico prefinanziato fornito dall’Inps. Il libretto è nominativo e composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro. Ogni ticket può essere utilizzato per pagare compensi relativi ad attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Può essere acquistato tramite F24 (causale LIFA) o attraverso il Portale dei pagamenti Inps.

Nel dettaglio, di ciascun titolo di pagamento del valore nominale di 10 euro:

– 8 euro sono destinati al lavoratore quale compenso per la prestazione svolta

– 1,65 euro sono accantonati come contributi Ivs della gestione separata Inps

– 0,25 euro costituiscono il premio assicurativo Inail

– 0,10 euro sono addebitati per gli oneri gestionali.

Il pratico strumento di pagamento è utilizzabile soltanto per determinate attività occasionali espressamente previste dalla legge, che sono:

– i piccoli lavori domestici, inclusi pulizie, giardinaggio e manutenzione

– l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati o disabili

– le lezioni private supplementari.

Inoltre, sono previsti dei precisi limiti economici ai compensi annualmente erogati. Nel dettaglio:

  • 5mila euro per ciascun lavoratore per la totalità degli utilizzatori
  • 10mila euro per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Tornando all’agevolazione fiscale, per ogni ora di lavoro retribuita tramite il libretto sono deducibili 1,65 euro, ossia l’importo relativo al contributo Ivs della gestione separata Inps, naturalmente a condizione che la prestazione sia stata effettivamente svolta e retribuita.

Fuori dal perimetro di deducibilità
Per quanto riguarda le ipotesi di esclusione dal beneficio, ricordiamo che non sono deducibili le spese sostenute nel 2024 e rimborsate nello stesso anno al lavoratore in sostituzione delle retribuzioni premiali previste dall’articolo 51 del Tuir e indicate nei punti da 701 a 706 della Certificazione unica 2025 con il codice 3.

Nessuna deduzione inoltre per:

– i versamenti alla CAS.SA.COLF

– i contributi forfettari per la regolarizzazione di lavoratori stranieri

– le spese sostenute per familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da conservare
Il datore di lavoro che vuole beneficiare dell’agevolazione deve conservare e rendere disponibili se richieste:

  • le ricevute di pagamento intestate all’Inps complete dei dettagli riguardanti il rapporto di lavoro
  • le fatture rilasciate dell’agenzia interinale utilizzata per l’assunzione del prestatore di servizi, con specificata la quota contributiva
  • la copia del libretto famiglia e le ricevute dei titoli di pagamento
  • la dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva prestazione lavorativa.

Per approfondire
Per maggiori informazioni sull’argomento è possibile consultare la guida “Contributi previdenziali e assistenziali”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle insieme alle altre della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.

Continua

La prima puntata è dedicata alle spese veterinarie
La seconda puntata è dedicata alle erogazioni liberali a favore di arte, musica e cultura
La terza puntata è dedicata ai trasferimenti per motivi di lavoro
La quarta puntata affronta il tema delle agevolazioni dedicate al mondo della scuola
La quinta puntata è dedicata alle spese universitarie
La sesta puntata descrive il Bonus mobili ed elettrodomestici
La settima puntata affronta il tema delle agevolazioni per le donazioni al volontariato
L’ottava puntata è dedicata ai premi per le assicurazioni sulla vita e contro le calamità
La nona puntata ha per oggetto le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai giovani
La decima puntata è dedicata alle spese per l’assistenza personale delle persone non autosufficienti
L’undicesima puntata è dedicata alle spese per gli interessi dei mutui sulle abitazioni
La dodicesima puntata è dedicata alle spese per le adozioni internazionali
La tredicesima puntata è dedicata alle spese connesse a condizioni di disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)

Dentro la dichiarazione – 14 contributi dei collaboratori domestici

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia

Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.

Dati e statistiche 5 Marzo 2026

Bollettino delle entrate tributarie: online i dati 2025 e gennaio 2026

Il report del gettito fiscale dell’anno passato mostra un +3% rispetto al 2024.

torna all'inizio del contenuto