Analisi e commenti

12 Agosto 2025

Perdite sui conferimenti d’azienda, rivisti i limiti della conferitaria

Il riporto dei risultati negativi negli esercizi successivi è subordinato alla “vitalità” dell’azienda verificata sulla scorta dei test effettuati sulla base dei ricavi e delle spese per lavoro subordinato

La legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione del Dl n. 84/2025, ha interessato la fiscalità dei conferimenti d’azienda.

In particolare, è stato introdotto, il nuovo comma 5-bis dell’articolo 176 del Tuir, che ha previsto, per la conferitaria, limitazioni al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze Ace, prevedendo espressamente che “alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento”.

Come specificato nella relazione illustrativa al Dl n. 84/2025, il legislatore è intervenuto sull’articolo 176 del Tuir “per stabilire il principio che, in caso di conferimento d’azienda, alle posizioni soggettive della società conferitaria si applicano le disposizioni previste dall’articolo 173, comma 10, del TUIR per la società beneficiaria di una scissione in base alle quali il riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE è sottoposto alle condizioni e ai limiti ivi previste. In tal modo, il conferimento d’azienda, limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale) che possono essere utilizzate per il commercio di “bare fiscali” e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato preceduto da un cambio del controllo sulla società conferitaria o se lo stesso cambio del controllo sia avvenuto contestualmente proprio con il conferimento d’azienda”.

In sintesi, anche tali posizioni soggettive potranno essere riportate agli esercizi successivi subordinatamente alla “vitalità” della società. Tale vitalità sarà verificata sulla scorta dei consueti test da operare sulla base dei ricavi e delle spese per lavoro subordinato (“Vitality Test”), e in ogni caso nel limite del patrimonio netto, determinato sulla base del valore contabile o di quello reale certificato da relazione di stima.

Il test di vitalità si effettua mettendo a confronto:

  • i ricavi e proventi dell’attività caratteristica dell’esercizio precedente a quello in cui l’operazione ha assunto efficacia e il 40% della media dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica dei due esercizi anteriori
  • le spese per prestazioni di lavoro subordinato, e i relativi contributi, dell’esercizio precedente a quello in cui l’operazione ha assunto efficacia e il 40% della media delle spese e dei contributi dei due esercizi anteriori.

Le nuove disposizioni operano indipendentemente dalla circostanza per cui vi sia stato un cambio del controllo nella conferitaria, anche in concomitanza con il conferimento medesimo.

In sostanza, si fuoriesce dai limiti dettati dall’articolo 84, comma 3, del Tuir, il quale limita il riporto in presenza, congiuntamente, del trasferimento del controllo nella società e della modifica dell’attività da questa esercitata (vedi “Il regime delle perdite fiscali alla luce delle ultime modifiche”).

Sempre la relazione illustrativa sul punto chiarisce che “La disciplina, pertanto, fuoriesce dall’articolo 84, comma 3, del TUIR, che, nel fare riferimento ai casi di acquisizione di azienda per l’individuazione del cambio di attività della società controllata che riporta le perdite, da ora in poi, non potrà che riferirsi esclusivamente al caso di cessione d’azienda. La modifica si è resa necessaria in quanto appare più coerente con il nuovo regime di circolazione delle perdite infragruppo, di cui all’articolo 177-ter del citato TUIR”.

Per espressa previsione normativa, il conferimento può beneficiare della tutela prevista dall’articolo 177-ter del Tuir, relativamente alla circolazione delle perdite infragruppo.

La tutela è però limitata sotto il profilo temporale. L’articolo 177-ter si applica alle operazioni effettuate dal 2024. Inoltre, a norma dell’articolo 15, comma 2, del Dlgs n. 192/2024, lo stesso non copre le perdite prodotte sino al 2023, le quali rimangono così soggette alle limitazioni previgenti.

Perdite sui conferimenti d’azienda, rivisti i limiti della conferitaria

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