1 Agosto 2025
Applicazione Iva conferimento rifiuti: fatture e pagamenti ante e post 2025
Dal 1° gennaio 2025 la disciplina agevolativa con aliquota al 10% non include più alcune prestazioni, l’Amministrazione definisce il perimetro temporale dell’entrata in vigore delle nuove regole

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 12 del 1° agosto 2025 a una consulenza giuridica, fa il punto sulla decorrenza della disciplina modificata, in vigore dal 1° gennaio 2025, che esclude dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia. L’Agenzia precisa che l’agevolazione resta valida per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 e per i pagamenti effettuati, entro la stessa data, anche se la fattura, in quest’ultimo caso, è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 49, legge 207/2024), ha modificato la Tabella A, parte III, del decreto Iva che riconosce una tassazione ridotta con Iva al 10% per alcune prestazioni riguardanti, in sintesi, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di impianti di fognatura e depurazione. L’intervento normativo ha escluso dallo sconto d’imposta le prestazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e speciali individuati secondo la classificazione prevista dall’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del Dlgs n. 152/2006). Dal 1° gennaio 2025, le operazioni interessate sono soggette all’aliquota Iva ordinaria.
Un’associazione che opera nel settore chiede quale sia la corretta aliquota da applicare alle fatture emesse dopo l’entrata in vigore della norma modificata (1° gennaio 2025) ma riferite a prestazioni eseguite prima del 31 dicembre 2024.
In altre parole, vuol sapere se l’Iva ordinaria vada applicata dalle prestazioni realizzate o pagate da quest’anno a prescindere dal momento in cui sono state eseguite.
In mancanza di una disposizione transitoria che regoli il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, l’Agenzia spiega che, per rispondere alla richiesta di chiarimenti, è necessario fare riferimento all’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto Iva, che fissa il momento di effettuazione delle prestazioni e, quindi, del sorgere del debito d’imposta. La norma sancisce che le prestazioni sono considerate concluse con il pagamento del corrispettivo oppure, a determinate condizioni, alla data di emissione della fattura o del pagamento, anche se successiva all’effettuazione reale dell’operazione.
Di conseguenza, le prestazioni di conferimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico risultano soggette all’aliquota ordinaria:
- se in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024 il corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025
- se in assenza di pagamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2024 la relativa fattura è emessa dopo il 1° gennaio 2025.
L’Agenzia precisa, infine, che le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l’aliquota Iva del 10% sono comunque valide, così come i pagamenti effettuati, entro la stessa data, considerando applicabile l’aliquota ridotta e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.

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