Normativa e prassi

25 Luglio 2025

Il ruolo della stabile organizzazione deve essere valutato caso per caso

L’esatto inquadramento Iva delle operazioni impone un esame del suo apporto effettivo nell’acquisto e nella vendita per determinare il soggetto tenuto ai conseguenti adempimenti tributari

Le stabili organizzazioni, pur essendo prive di autonomia giuridica rispetto alla casa madre, hanno una propria soggettività fiscale per le operazioni direttamente a loro imputabili con soggetti terzi. In tali casi, la valutazione non può basarsi su presunzioni astratte, ma deve analizzare l’effettività del contributo della stabile organizzazione in ciascuna operazione.

È il fulcro della risposta n. 193 del 24 luglio 2025, fornita dall’Agenzia a una società con sede in un Paese Ue, che ha manifestato la necessità di stabilire con precisione il ruolo concreto esercitato dalla sua stabile organizzazione italiana nelle transazioni di acquisto e vendita sul territorio italiano di macchinari utilizzati per molteplici finalità, tra cui l’effettuazione di esami clinici, la ricerca avanzata in ambito medico scientifico e l’esecuzione di controlli di qualità. Questo per individuare il responsabile degli obblighi tributari.

L’Agenzia, nello specifico, osserva, che nel caso concreto, nonostante la mancanza di autonomia giuridica rispetto alla casa madre, la sua stabile organizzazione ha una propria soggettività fiscale per le operazioni direttamente a essa imputabili con soggetti terzi. Lo confermano sia le norme e la prassi nazionali che quelle comunitarie, come l’articolo 7, comma 1, lettera d) del decreto Iva e l’articolo 192-bis della direttiva 2006/112/Ce, le quali stabiliscono che se la stabile organizzazione interviene attivamente in un’operazione commerciale, questa rilevanza le attribuisce il ruolo di soggetto passivo Iva.

In particolare, il regolamento Ue n. 282/2011 chiarisce che per qualificare l’intervento della stabile organizzazione come rilevante ai fini Iva, devono essere soddisfatte due condizioni:

  • una presenza stabile, con risorse umane e tecniche adeguate
  • un effettivo utilizzo di tali risorse nella realizzazione della transazione.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea, inoltre, che tale valutazione non può basarsi su presunzioni astratte, ma deve analizzare l’effettività del contributo della stabile organizzazione in ciascuna operazione (cfr risposte nn. 52/2021; 57, 336 e 374 del 2023).

Tornando al caso in esame, per alcune vendite, il ruolo della stabile organizzazione italiana è ritenuto qualificante. Ciò emerge da diverse attività operative che questa svolge, come:

  • gestione autonoma dei rapporti con i clienti
  • attività di marketing
  • coordinamento del post-vendita
  • autorizzazione di prezzi e sconti.

Di conseguenza, essa deve assolvere gli obblighi Iva mediante il meccanismo del reverse charge (articolo 17, secondo comma, Dpr n. 633/1972) per gli acquisti intracomunitari dalla casa madre e compilare i modelli Intrastat. Inoltre, deve emettere fatture elettroniche per le vendite interne (articolo 17, quarto comma, Dpr n. 633/1972).

Per le altre operazioni descritte nell’interpello, invece, e per gli acquisti effettuati dalla casa madre da fornitori nazionali ed extra-Ue, il coinvolgimento della stabile organizzazione italiana non può essere considerato qualificante. Le sue attività si limitano al supporto tecnico e logistico e non implicano un intervento diretto nella negoziazione o conclusione dei contratti. Perciò, in questi casi, gli obblighi Iva restano in capo alla casa madre.

Infine, l’Agenzia conferma la necessità di separare contabilmente le operazioni imputabili alla casa madre da quelle della stabile organizzazione, annotandole in registri distinti e nella dichiarazione annuale.

Il ruolo della stabile organizzazione deve essere valutato caso per caso

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