14 Luglio 2025
Riparto spese comuni tra avvocati, riaddebito con fattura soggetta a Iva
Le somme che un avvocato dovrà corrispondere al socio, a seguito di un contenzioso sulle spese comuni da dividere, sono operazioni imponibili ai fini Iva con applicazione dell’aliquota in misura ordinaria. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 189 del 14 luglio 2025. Il dubbio dell’istante era originato dal fatto che il calcolo delle spese da rifondere, utilizzato nel decreto ingiuntivo, si basava su una ricostruzione analitica per anno e voci di spesa eseguita dal consulente tecnico d’ufficio nominato e non su base forfettaria come stabilito dall’accordo di divisione.
Nel dettaglio, con un accordo, in seguito formalizzato tramite scrittura privata autenticata, tre professionisti facenti parte di uno studio legale hanno concordato lo scioglimento della loro associazione. Tuttavia, hanno deciso di continuare a condividere lo stesso spazio di lavoro e, conseguentemente, di suddividere le spese comuni. L’accordo stabiliva che uno dei tre avrebbe assunto il personale e gestito le spese relative a:
• dipendenti
• affitto e manutenzione locali
• condominio, riscaldamento e rifiuti
• utenze e vigilanza
• attrezzatura elettronica, cancelleria e pulizie
• abbonamenti a riviste
Di tali costi, l’avvocato richiedente si è impegnato a rifondere il 30%, secondo la ripartizione pattuita.
Nel corso del contenzioso legale sorto tra il richiedente e il suo socio, è stato nominato un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) per accertare le spese effettivamente sostenute. Il Ctu ha redatto una tabella dettagliata delle spese annuali per categoria e dedotto gli acconti già versati, individuando così il saldo residuo. Il giudice, con ordinanza, ha ingiunto il pagamento di tale saldo.
L’istante, quindi, chiede le modalità di applicazione dell’Iva sul riaddebito dei costi, dal momento che gli importi dovuti, risultanti dalla ricostruzione del Ctu sono analiticamente distinti per voci e categorie di spesa e non in via forfettaria, come previsto dall’accordo di ripartizione, e sull’importo dovuto a titolo di interessi legali.
L’ultimo quesito posto riguarda l’eventuale corresponsione dell’Iva sulle spese legali dovute nei confronti della controparte vittoriosa.
Riguardo il trattamento Iva della ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, l’Agenzia ricorda la circolare n. 58/2001 in base alla quale il riaddebito delle spese comuni da parte del professionista deve essere realizzato tramite fattura assoggettata a Iva in misura ordinaria.
Per quanto riguarda gli interessi legali e il trattamento Iva inerente agli stessi, l’Agenzia precisa che bisogna individuare la natura giuridica delle somme da versare e la causa per cui vanno liquidate (circolare n. 24/1979, risoluzioni n. 24/2000 e n. 67/2004).
Nei fatti rappresentati dal ricorrente, rileva l’Agenzia, gli interessi legali hanno natura risarcitoria. Di conseguenza non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Iva.
Infine, per quanto concerne il dubbio sulla spettanza della parte vittoriosa di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese legali, il rimborso dell’Iva corrisposta al proprio legale, l’Agenzia precisa che il legale di controparte può richiedere alla parte che ha perso la causa l’importo dell’onorario e delle spese processuali e non anche quello dell’Iva, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.
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