Normativa e prassi

11 Luglio 2025

Rimborso spese estere al dipendente, non fa reddito anche se non tracciate

La tracciabilità del pagamento per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente non è più necessaria per trasferte o missioni al di fuori dall’Italia. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n.188  del 10 luglio 2025 a un quesito posto tramite interpello.

La domanda
Un ministero ha chiesto chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per i dipendenti inviati in missione e/o in trasferta all’estero, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024). La norma ha infatti stabilito che, perché il rimborso delle spese di trasferta o missione non sia considerato come reddito di lavoro di dipendente in capo al lavoratore, le spese debbano essere state sostenute con metodi tracciabili. In particolare, chiede all’Agenzia come vada trattato il caso in cui i dipendenti siano inviati in Paesi dove gli strumenti di pagamento tracciabili non sono disponibili. Il ministero evidenzia che, in alcuni Paesi, non è possibile utilizzare mezzi di pagamento tracciati, sollevando il dubbio su quale debba essere il corretto trattamento fiscale in questi casi. In particolare, ritiene che i rimborsi spese ai dipendenti possano non essere assoggettati a imposizione, se la missione o trasferta avviene in un Paese in cui tali strumenti non sono diffusi.

La risposta
La legge di bilancio 2025 ha introdotto una modifica all’articolo 51, comma 5, del Tuir, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come definiti dalla legge n. 21/1992) per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti vengano effettuati con sistemi tracciabili (come bonifici bancari o altre forme di pagamento elettronico previste dall’articolo 23 del Dl n. 241/1997), escludendo così l’uso del contante. Tuttavia, evidenzia l’Agenzia,  l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 84/2025, emanato il 17 giugno 2025, ha ulteriormente modificato il comma 5 limitando tale requisito ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato. In sintesi, in seguito a questa ulteriore modifica, affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma per quelle fuori Italia non è più richiesta tale condizione.

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