2 Luglio 2025
Allineamento fiscale Ires e Irap con i principi contabili aggiornati
Il decreto firmato dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo lo scorso 27 giugno contiene disposizioni di allineamento fiscale delle basi imponibili Ires e Irap con i principi contabili aggiornati per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (cosiddetti Oic adopter). Il decreto è disponibile sul sito del Dipartimento Finanze, insieme alla relazione illustrativa.
Le modifiche riguardano il nuovo principio contabile nazionale Oic 34 “Ricavi” e gli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali Oic 16 “Immobilizzazioni Materiali” e Oic 31 “Fondi rischi ed oneri”, pubblicate nel marzo del 2024, derivanti, in particolare, dall’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.
Dopo l’elencazione delle “definizioni” contenute nell’articolo 1 del decreto ministeriale, la disposizione dell’articolo 2 chiarisce il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’ottenimento del contratto di vendita iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. L’Oic 34 prevede, infatti, che gli stessi devono essere capitalizzati come attività immateriale se sono specificatamente sostenuti per un contratto di vendita, se l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e se gli stessi sono recuperabili tramite il contratto di vendita. Dunque, viene confermata la deducibilità di tali costi, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Tuir.
La disposizione dell’articolo 3 è volta a coordinare la nuova rappresentazione contabile delle operazioni commerciali regolate con “corrispettivo variabile” prevista dall’Oic 34 con il mantenimento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, della classificazione fiscale di “accantonamento” per le penali legali e contrattuali. Il contribuente dovrà sterilizzare l’effetto delle variazioni del corrispettivo a titolo di penali, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Specularmente, nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare dell’importo delle suddette penali, il contribuente potrà portare in deduzione il costo ai fini Ires e Irap, operando un’apposita variazione in diminuzione.
L’articolo 4 chiarisce il trattamento fiscale delle ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto alla restituzione, con particolare riferimento alla fattispecie in cui si effettua una valutazione “per massa” del rischio di reso dei beni venduti. In tal caso, l’Oic 34 prevede che la rettifica di ricavo trovi contropartita nella passività classificata tra i fondi oneri di cui all’Oic 31. In applicazione del principio, il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri. Coerentemente con quanto argomentato in merito alle “penali”, anche in questo caso viene riconosciuta la qualificazione fiscale di “accantonamento”. Di conseguenza, l’importo sarà indeducibile all’atto dello stanziamento del fondo, assumendo invece rilevanza fiscale all’atto del sostenimento del costo, ovverosia al momento di effettuazione del reso, da parte del cliente, del prodotto venduto.
L’articolo 5 prevede l’applicabilità degli articoli 3 e 4 ai fini Irap, anche in considerazione dell’equiparazione del trattamento degli accantonamenti tra i due tributi.
L’articolo 6 disciplina il trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito in relazione alla nuova disciplina contabile dell’Oic 16. Tali costi, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni e si considerano ammortamenti deducibili ai sensi degli articoli 102 (beni detenuti in proprietà) e 103 (beni utilizzati con diritti di godimento) del Tuir. Per gli aggiornamenti di stima del fondo rischi e oneri relativi al trascorrere del tempo, ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione, non cambia, invece, la classificazione di “accantonamento”, sia ai fini Ires che Irap.
Infine, l’articolo 7 individua la decorrenza delle disposizioni del decreto, che si applicano dal periodo d’imposta relativo, rispettivamente, al primo esercizio di adozione dell’Oic 34 e al primo esercizio di adozione delle modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall’Oic nel marzo del 2024. Inoltre viene chiarito che il trattamento riservato a costi di smantellamento e rimozione cespiti è esteso anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter per i quali le modalità di contabilizzazione sono definite in modo coerente a quanto previsto per gli Oic, anche per gli esercizi antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, fatti salvi i comportamenti coerenti con le disposizioni di cui all’articolo

Ultimi articoli
Normativa e prassi 17 Ottobre 2025
Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte
L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.
Normativa e prassi 17 Ottobre 2025
Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso
Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.
Attualità 17 Ottobre 2025
Diteci la vostra opinione: al via il sondaggio sul call center
Da lunedì 20 ottobre gli utenti che hanno espresso il loro consenso potranno essere ricontattati per rispondere a un questionario in forma anonima sul livello di gradimento del servizio telefonico Prende il via, lunedì 20 ottobre, un’indagine di gradimento che valuterà il livello di soddisfazione dei contribuenti sul servizio del Call center dell’Agenzia.
Attualità 16 Ottobre 2025
Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia
La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.