Normativa e prassi

12 Giugno 2025

Chirurgia e medicina estetica, precisazioni sull’esenzione Iva

La “chirurgia estetica” è esente da Iva se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento. La “medicina estetica”, invece, continua a beneficiare del regime di esenzione se supportata da idonea documentazione.

Con la risoluzione n. 42 di oggi, 12 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, a proposito dell’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie e, in particolare, per quelle di chirurgia e medicina estetica.

L’articolo 10, comma 18, del decreto Iva prevede l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza. Questo principio trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE, che stabilisce l’esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell’ambito delle professioni mediche e paramediche.

La Corte di giustizia Ue ha più volte chiarito che per usufruire dell’agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione. In particolare, la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha precisato che possono beneficiarne solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute.
Di conseguenza, gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell’esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario. Al contrario, quelli con finalità terapeutica devono essere comprovati per godere del regime di esenzione.

Sul piano interno, la circolare n. 4/2005 aveva dato il via libera, a determinate condizioni, all’applicazione dell’articolo 18 per gli interventi di chirurgia estetica, in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona.
Successivamente, con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/202, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione prevista dall’articolo 18.
In particolare, la norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica. Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell’articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.

Le nuove regole devono essere applicate dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 145/2023 e, quindi, dal 17 dicembre 2023. Nessun effetto per i trattamenti effettuati prima di tale data.

La risoluzione precisa che l’attività dei medici anestesisti nell’ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da Iva indipendentemente dalla finalità dell’operazione. Questo perché l’anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.

Per quanto riguarda l’attestazione, non essendo specificato dal legislatore il soggetto abilitato, l’Agenzia ritiene, salvo diversa valutazione del ministero della Salute, che possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione. Tuttavia, devono essere rispettate due condizioni essenziali:

  • il documento deve collegare la patologia del paziente alla prestazione estetica
  • l’attestazione deve essere rilasciata prima dell’intervento.

Il documento di prassi fa riferimento, inoltre, alle modifiche apportate all’articolo 4-quater, comma 2, del Dl 145/2023, osservando che la norma è stata perfezionata per superare alcuni dubbi interpretativi e chiarire che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023, alle quali sia stata applicata l’esenzione Iva, restano in regime di esenzione, a prescindere dalla dimostrazione della finalità terapeutica, mentre, se sono state sottoposte a regime ordinario di imponibilità, non spetta il rimborso dell’imposta versata.

Chirurgia e medicina estetica, precisazioni sull’esenzione Iva

Ultimi articoli

Attualità 22 Ottobre 2026

False notifiche amministrative nella nuova campagna di phishing

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Attualità 22 Ottobre 2026

Bonus mamme 2026: via alle domande per fruire del contributo rinforzato

La misura, confermata anche per quest’anno, è stata incrementata nell’importo: il beneficio è passato da 40 a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro l’anno Con l’apertura del servizio telematico dedicato, entra nella fase operativa il nuovo bonus mamme 2026.

Attualità 22 Ottobre 2026

Cpb 2026-2027, scadenza in vista: adesione entro il 2 novembre

Il termine è unico sia per chi accetta per la prima volta la proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sia per chi invece rinnova la scelta già effettuata per il biennio precedente Ancora qualche giorno per aderire al Concordato preventivo biennale 2026-2027.

Attualità 21 Ottobre 2026

Forfettari, al via la consultazione sul limite massimo di ricavi/compensi

In un questionario i contribuenti interessati potranno esprimersi sugli effetti dell’innalzamento a 85mila euro della soglia prevista, avvenuto con la legge di bilancio 2023, e proporre nuove modifiche Parte da oggi, 21 ottobre 2026, la consultazione pubblica promossa dal dipartimento delle Finanze per raccogliere le opinioni degli operatori sugli effetti dell’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi prevista per l’accesso al regime forfettario, introdotto con la legge di bilancio 2023.

torna all'inizio del contenuto