Normativa e prassi

11 Giugno 2025

Credito d’imposta Transizione 4.0: istituito il codice per compensarlo

Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha istituito l’apposito codice tributo: è il 7077.

Il quadro normativo
L’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 446 a 448, legge n. 207/2024 – vedi “Legge di bilancio 2025 – 12: novità sul credito Transizione 4.0”), ha introdotto nuove disposizioni in materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali nell’ambito del piano Transizione 4.0 (articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020). Le modifiche riguardano il periodo di riconoscimento del beneficio, i limiti di spesa e le procedure per la fruizione del credito, con l’obiettivo di incentivare la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle imprese italiane.

Come anticipato, in base al comma 446, della richiamata legge, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e, in alcune circostanze, anche entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la fine del 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. In ogni caso, il beneficio è limitato a una spesa complessiva di 2.200 milioni di euro.

Per garantire il rispetto del limite di spesa, il ministero delle Imprese e del Made in Italy richiede alle imprese beneficiarie l’invio di una comunicazione telematica relativa all’ammontare delle spese sostenute e al credito d’imposta maturato. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha definito le modalità attuative di tale procedura.
Il Mimit trasmette poi all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione del beneficio e l’importo utilizzabile in compensazione.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito, visibile nel cassetto fiscale del contribuente, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: sarà possibile utilizzarlo dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dei dati.

Detto ciò, il codice tributo 7077, denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207” deve essere riportato nella sezione “Erario” del modello F24.

Per gli investimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, con acconti pari almeno al 20%, continuerà a essere utilizzato il codice tributo 6936, secondo le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Credito d’imposta Transizione 4.0: istituito il codice per compensarlo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto