15 Maggio 2025
Trasformazione delle Dta in crediti: istruzioni sulla procedura di cessione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, fornisce indicazioni su come cedere i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – Dta). Indicazioni necessarie a seguito delle numerose richieste di chiarimenti sull’argomento, inoltrate all’Amministrazione.
L’Agenzia ricorda che la norma di riferimento (articolo 44-bis, Dl n. 34/2019 – il decreto Crescita) stabilisce, in primo luogo, che questi crediti non producono interessi. La stessa disposizione prevede, inoltre, che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello 24 o, in alternativa, essere richiesti a rimborso o ceduti a terzi. La cessione avviene secondo le modalità previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.
Detto ciò, spiega che la cessione deve essere effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio (articolo 69, terzo comma, Regio decreto n. 2440/1923). Una volta predisposto, l’atto va notificato alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente (articolo 43-bis, terzo comma, Dpr n. 602/1973). Chi acquista il credito (cessionario) non può cederlo ulteriormente (articolo 43-bis, primo comma, Dpr n. 602/1973), ma solo utilizzarlo in compensazione mediante F24, indicando il codice tributo 6834, opportunamente ridenominato con la risoluzione n. 71/2020 (vedi articolo “Ridenominato il codice tributo 6834 per i crediti da trasformazione attività”).
Se i crediti sono ceduti tra società o enti dello stesso gruppo, la procedura è più semplice: basta indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti, senza bisogno di formalità notarili (articolo 43-ter, Dpr n. 602/1973).
Comunicazione all’Agenzia
La comunicazione della cessione dei crediti da trasformazione delle Dta non può essere effettuata tramite la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia: questa serve solo per comunicazioni fiscali, non per operazioni finanziarie. Il fatto che la cessione sia comunicata all’Agenzia non significa che i crediti siano automaticamente certi, liquidi ed esigibili. L’Amministrazione ha sì il diritto di verificare la correttezza fiscale delle operazioni effettuate da cedente e cessionario e può recuperare i crediti d’imposta indebitamente utilizzati, ma è estranea al rapporto civilistico tra le parti e non interviene nella negoziazione o nell’intermediazione dei crediti.
Infine, quanto ai limiti di utilizzo dei crediti in questione, l’Agenzia rinvia alle indicazioni fornite con le circolari numeri 37/2012 (vedi articolo “Passaggio Dta-credito d’imposta. Per le banche è automatico”) e 17/2014 (vedi articolo “Trasformazione delle Dta Irap: le modifiche della Stabilità 2014”), in relazione ai crediti risultanti dall’applicazione della disciplina di trasformazione delle imposte anticipate, dettata dall’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl n. 225/2010. Al riguardo, precisa che, a differenza di quanto previsto dalla richiamata disciplina, l’articolo 44-bis del decreto Crescita non richiede che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.

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