Normativa e prassi

14 Maggio 2025

Plusvalenze da criptoattività, l’Agenzia scioglie alcuni dubbi

Con la risposta n.135/2025 l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze e di altri proventi da criptoattività.

Nel dettaglio, una Pmi innovativa iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam), pone all’Amministrazione alcuni quesiti sulla propria attività. La Pmi gestisce per i propri clienti, attraverso un’apposita infrastruttura di scambio, prodotti e servizi relativi alle criptoattività (tra cui, servizi di exchange, staking e custodial wallet). L’impresa vuole dare la possibilità ai clienti di poter scegliere il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi da criptoattività e pone cinque specifici quesiti.

Chiede, infatti, come deve calcolare la plusvalenza se:

  • il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet di sua proprietà;
  • il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange;
  • il cliente revochi l’opzione per il regime del risparmio amministrato;
  • la società riceva depositi in criptovalute provenienti da altri wallet (self custodial o presso altri exchange) intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.

La Pmi chiede, inoltre, come determinare correttamente il costo di acquisto delle criptovalute.

La soluzione prospettata dalla Pmi
Per quanto riguarda i primi due punti, la società sostiene di non avere obblighi come sostituto d’imposta se il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet o un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange. Per poter dimostrare l’appartenenza dei wallet al cliente, verrebbe richiesta una sua dichiarazione registrata in audio-video conferenza o una dichiarazione su carta firmata in cui il cliente dichiara la proprietà del self custodial wallet oppure del wallet detenuto presso altri exchange. Di conseguenza, i trasferimenti che non hanno elementi certi che possano essere documentabili verrebbero considerati alla stregua di cessioni a titolo oneroso verso terzi e quindi rileverebbero ai fini fiscali.

Nel caso, invece, in cui il cliente revochi l’opzione per il regime del risparmio amministrato, secondo la Pmi non si determina una plusvalenza e/o una minusvalenza. In questa situazione, la società ritiene di dover agire come sostituto d’imposta nei confronti del cliente sino al mese di dicembre.

Nel quarto e ultimo caso prospettato dall’istante, cioè quando i clienti ricevono depositi in criptovaluta provenienti da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestatati a loro stessi, la Pmi sostiene che «in qualità di sostituto d’imposta, non ci siano profili impositivi, dovendo l’istante verificare soltanto l’effettivo valore fiscale di carico (costo) delle cripto valute ricevute. Pertanto, in assenza dell’eventuale certificazione rilasciata da altro intermediario che attesti il valore delle criptovalute trasferite, sarà il cliente che dovrà, mediante una dichiarazione registrata in audio video conferenza, una dichiarazione cartacea firmata o qualsiasi altra documentazione inerente, attestarne il relativo costo».

Infine, per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza in presenza di criptoattività in regime amministrato, la Pmi ritiene che “le movimentazioni in ”scarico” delle varie criptovalute debbano essere sempre valutate sulla base del costo medio, a nulla rilevando il valore di vendita”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia basa la sua risposta sull’articolo 1, commi da 126 a 147, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) che ha introdotto modifiche sulla tassazione delle criptoattività e sulla circolare delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Sulla base di questi riferimenti normativi e di prassi, l’Agenzia risponde che per quanto riguarda i primi due punti la Pmi non deve determinare la plusvalenza all’atto del trasferimento solo se il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange. Quindi, in questo caso non è sufficiente la sola dichiarazione resa del contribuente.

Nel caso, invece, di revoca dell’opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, la Pmi agirà come sostituto d’imposta (con i relativi obblighi fiscali) fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, “comunicando al cliente i valori di carico delle criptoattività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d’imposta in cui le stesse si sono realizzate”. L’Agenzia precisa che “tali minusvalenze possono essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a criptoattività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per l’amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi” e che “eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto”.

Nel caso in cui i clienti depositino criptovaluta sui wallet detenuti presso la società proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestati ai clienti stessi, è necessario consegnare la relativa documentazione e non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente. Se il contribuente non consegna la documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d’acquisto, l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.

La documentazione può essere costituita, per esempio, dalle contabili bancarie relative all’acquisto delle criptoattività e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari presso le quali erano state acquistate.

L’Agenzia precisa inoltre che se l’acquisto avviene per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Per quanto riguarda, infine, il quesito su come determinare correttamente il costo di acquisto delle valute, l’Agenzia stabilisce che debba essere considerato quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria. In questo modo, l’intermediario può utilizzare un unico valore per determinare plusvalenze o minusvalenze e altri redditi diversi.

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