Normativa e prassi

23 Aprile 2025

Approvata la revisione di 100 Isa, spazio anche alla nuova Ateco 2025

Con il decreto 31 marzo 2025 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 18 aprile in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 13), è stato approvato l’aggiornamento di 100 (su 172 totali) indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024.

I nuovi Isa
I 100 indici approvati, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2024, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, rappresentano le evoluzioni di 87 indici sintetici di affidabilità fiscale già approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2023 e di 13 indici per cui si è resa necessaria l’evoluzione anticipata per effetto delle profonde modifiche apportate dall’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2025 (tale aggiornamento ha comportato anche la necessità di prevedere ulteriori disposizioni all’interno del decreto di cui si parlerà più avanti).

I nuovi Isa che riguardano le attività dell’agricoltura (2 indici), del commercio (33 indici), professionali (5 indici), l’area dei servizi (38 indici) e, infine, il comparto delle manifatture (22 indici), dovranno essere utilizzati dalla prossima dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti interessati, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017.

Come prevede la disciplina istitutiva, gli indicatori appena approvati, così come i restanti 72 già in vigore, dovranno però essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Nel prossimo decreto di modifica, in applicazione per il periodo di imposta 2024 (previsto entro la fine di aprile), infatti, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le misure menzionate.

In particolare, le modifiche riguarderanno sia le funzioni di stima degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto) sia le “soglie economiche di riferimento” degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia (durata delle scorte; analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti; copertura delle spese per dipendente).

Le territorialità
Il decreto pubblicato lo scorso 18 aprile prevede, come di consueto, anche l’approvazione dell’aggiornamento di alcune territorialità che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.

In particolare, sono interessate:

  1. la territorialità generale
  2. la territorialità del commercio
  3. la territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  4. la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  5. la territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Le cause di esclusione
Il decreto, inoltre, sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 9-bis richiamato, individua alcune cause di esclusione dall’applicazione degli indici, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla norma (inizio o cessazione attività – periodo di non normale svolgimento dell’attività), che confermano quelle stabilite anche nei precedenti periodi di imposta.

In particolare, gli Isa appena approvati non sono applicabili nei confronti:

1.         dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro

2.         dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari

3.         dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati

4.         delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

5.         dei contribuenti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:

  • trasporto su taxi, codice attività 49.33.10
  • trasporto su veicoli a noleggio con conducente, codice attività 49.33.20.

6.         dei contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le classificazioni Ateco 2025
Come accennato in precedenza, il decreto ha previsto anche alcune disposizioni tese a gestire gli impatti sugli Isa approvati con il precedente decreto Mef del 18 marzo 2024, per effetto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2025.

Al riguardo va ricordato, infatti, che l’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 in sostituzione della precedente Ateco 2007 e che, ai fini amministrativi, deve essere utilizzata dal 1° aprile 2025; di tale circostanza se ne è tenuto conto sia nella elaborazione dei 100 indicatori revisionati sia nella corretta individuazione dei nuovi codici Istat sulla base della classificazione Ateco 2025, a cui i restanti 72 Isa, approvati lo scorso anno, sono applicabili.

A tale ultimo fine, nel decreto del 31 marzo 2025, è allegata una tabella in cui è possibile individuare, per ognuno dei citati 72 indicatori, i nuovi codici Istat della classificazione 2025, a cui i medesimi Isa sono applicabili, tenendo conto anche delle attività cosiddette complementari, ossia quelle attività a cui è applicabile l’indice quando i ricavi dell’attività oggetto dell’indice stesso risultano prevalenti. 

Approvata la revisione di 100 Isa, spazio anche alla nuova Ateco 2025

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