Normativa e prassi

17 Aprile 2025

Rappresentanti fiscali vecchi e nuovi: pronte le regole su requisiti e garanzia

I rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. A fissare la tempistica, e le relative modalità operative, un provvedimento del 17 aprile 2025 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, che dà attuazione alle ultime disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva lo scorso anno.

Il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, infatti, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto, inoltre, la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024 (vedi articolo Rappresentante fiscale ai fini Iva, individuati i criteri di accesso).

Regole di accesso al ruolo di rappresentante fiscale
Il provvedimento odierno definisce le modalità operative e il termine, per il via libera all’invio della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, necessari per esercitare le funzioni di rappresentante fiscale, e per la prestazione della garanzia a favore del Direttore provinciale pro-tempore dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, competente in base al domicilio del richiedente.

Nella dichiarazione, in pratica, gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:

  • non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
  • non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).

La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale. Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i rappresentanti, persone fisiche, indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva.

Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita Iva del rappresentato viene cessata d’ufficio.

Per quanto riguarda le modalità di prestazione della garanzia, il provvedimento stabilisce che la stessa deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante.

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure sotto forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria e deve essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente. Il provvedimento specifica le informazioni che deve indicare la garanzia e contiene in allegato un fac-simile per la garanzia costituita da cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato e un fac-simile per quella costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare, nel dettaglio:

  • 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti
  • 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti
  • 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti
  • 1.000.000 di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti
  • 2.000.000 di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti.

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

Solo dopo l’esito positivo del controllo sulla garanzia e sul possesso dei requisiti soggettivi, da parte dell’Ufficio competente, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo previsto.

Soggetti che già operano come rappresentanti fiscali
Anche i soggetti che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e, dove richiesto in base al numero di rappresentati, a prestare la garanzia.

Gli adempimenti, che presentano le stesse modalità stabilite per i nuovi rappresentanti, vanno effettuati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Passato questo tempo, in caso di inadempimento, l’Agenzia comunica allo stesso rappresentante fiscale, via pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati. A partire dalla data di ricezione della comunicazione il rappresentante fiscale ha ulteriori sessanta giorni per mettersi in regola, scaduto il quale, in assenza di presentazione della documentazione prevista, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati.

Consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali
Con un apposito avviso sul sito internet, l’Agenzia comunicherà la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e hanno prestato l’eventuale garanzia dovuta.

Rappresentanti fiscali vecchi e nuovi: pronte le regole su requisiti e garanzia

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