16 Aprile 2025
Subappalti, interventi “multipli”: nuove risposte sui bonus edilizi
Nuove indicazioni dall’Agenzia sulle deroghe al generale blocco delle opzioni per lo sconto in fattura e della cessione dei bonus edilizi (in ultimo, articolo 1 comma 5 del Dl n. 39/2024). Con le risposte n. 106 e n. 107, l’Agenzia delle entrate ha chiarito ulteriormente quali sono i precisi paletti normativi entro i quali le eccezioni a queste limitazioni sono considerate legittime, nel caso rispettivamente della presenza di subappalti e di più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse.
I casi odierni si sommano ai chiarimenti già forniti sul tema nelle scorse settimane, in ultimo con tre risposte pubblicate nella giornata di ieri (vedi articolo: Sconto in fattura, cessione del credito: deroga al blocco con regole precise).
Anche nei due casi riportati in questo articolo, gli argomenti in evidenza sono il corretto possesso dei requisiti abilitativi antecedente al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl n. 11/2023), l’effettivo completamento dei lavori entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl n. 39/2024) e il relativo sostenimento delle spese, documentate da fattura.
Bonus edilizi: tutte le modifiche alla normativa
Prima di analizzare i casi specifici, facciamo un breve riepilogo dei vari passaggi che nel tempo hanno condotto alla legislazione attuale, partendo dall’approvazione del decreto Rilancio. In particolare, l’articolo 121 del decreto ha introdotto la possibilità per i contribuenti che nel periodo 2020-2024 hanno sostenuto spese per diversi interventi edilizi, indicati al comma 2 dell’articolo 121 (interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischi sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici), di optare, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
A partire dal 17 febbraio 2023, tuttavia, lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono più percorribili, come stabilito dal Dl n. 11/2023 (articolo 2, comma 1). La normativa ha comunque previsto delle deroghe a questa regola, stabilendo che il blocco non si applica alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023):
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo .
Il Dl n. 39/2024 (articolo 1, comma 5) ha introdotto un’ulteriore restrizione, stabilendo che la deroga non si applica se, nonostante il rispetto dei requisiti relativi ai titoli abilitativi, alla data del 30 marzo 2024 non siano state sostenute spese documentate da fattura per lavori già effettuati.
I casi specifici: le due risposte dell’Agenzia
Con la risposta n. 106, l’Agenzia risponde ai dubbi sollevati da una società proprio sull’applicazione della normativa che limita l’uso dello sconto in fattura e della cessione del credito, il più volte citato comma 5 dell’articolo 1 del Dl n. 39/2024. L’impresa in questione, il 21 dicembre 2021, ha firmato un contratto di appalto con un condominio per l’esecuzione di opere di efficientamento energetico tramite Superbonus, avvalendosi, in veste di general contractor, del contributo di professionisti esterni e subappaltando diversi interventi ad altre società.
Il contratto tra il general contractor e il condominio prevede il pagamento per fasi, legato al raggiungimento di determinati Sal (Stato di avanzamento lavori). Allo stato attuale le fatture al condominio da parte del general contractor non sono state ancora emesse poiché, pur essendo in corso le opere e lavorazioni di Superbonus, non sono state ancora raggiunte le percentuali di esecuzione delle opere stabilite dal contratto, ancorché siano state sostenute dai vari soggetti coinvolti nei lavori una serie di spese, documentate da fatture (fatture che recano il condominio quale destinatario finale della prestazione e/o del servizio).
non tutte le fatture sono state emesse, dal momento che il pagamento avviene solo al raggiungimento di ogni Sal. È possibile in questo caso continuare a usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito? È questa, in estrema sintesi, la domanda posta all’Agenzia.
Benché non sia stata possibile una risposta puntuale al caso specifico, l’Agenzia ha fornito ugualmente alcune indicazioni di carattere generale. Innanzitutto, a parere dell’Agenzia, l’espressione legislativa ”lavori già effettuati” si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi. Di conseguenza, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative, non sono rilevanti.
In secondo luogo, l’Agenzia chiarisce che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. A questo proposito, l’Agenzia puntualizza che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.
In terza battuta, l’Agenzia specifica che l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a ”lavori già effettuati”, consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella Cilas o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di ”edilizia libera”, a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori. Quindi la condizione ”per lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 5, del Dl n. 39/2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori.
Con la risposta n. 107, infine, si affronta il caso di una società che ha firmato un contratto con un condominio per la demolizione e ricostruzione di un edificio, includendo interventi agevolabili con Superbonus Sisma 110% e interventi agevolati con bonus “minori”, relativamente a interventi di ricostruzione su parti private e abbattimento delle barriere architettoniche. Il titolo abilitativo, specifica il richiedente, è unico e riguarda tutti gli interventi, che risultano tecnicamente inscindibili.
Mentre entro il 30 marzo 2024 sono state sostenute e documentate con fattura le spese relative agli interventi Superbonus, non sono però state effettuate quelle relative ai lavori legati agli altri bonus edilizi, dato che, per motivi tecnici, questi possono iniziare solo dopo la conclusione delle opere strutturali Superbonus. In questo contesto, la società chiede se sia ancora possibile applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per le opere legate ai bonus “minori”.
Analizzando il caso specifico, l’Agenzia ha dato parere positivo, facendo particolare riferimento al fatto che i lavori diversi da quelli del Superbonus Sisma 110% (per i quali il condominio ha sostenuto, prima del 30 marzo 2024, spese regolarmente fatturate) fossero previsti nello stesso titolo abilitativo. Di rilevante importanza anche la circostanza per cui questi interventi potessero tecnicamente cominciare solo una volta conclusi quelli relativi al Superbonus Sisma 110 per cento.
Pertanto, conclude l’Agenzia, la prosecuzione dello sconto in fattura o della cessione del credito è ammessa anche per gli altri bonus edilizi, a condizione che, nei tempi previsti dalla normativa, le spese siano effettivamente sostenute e siano documentate con fatture e che siano rispettate le condizioni specificatamente richieste dalla normativa delle singole agevolazioni fiscali.

Ultimi articoli
Attualità 15 Ottobre 2025
Consultazione quotazioni Omi: opinione positiva degli utenti
Un’indagine di customer satisfaction condotta sul servizio mostra un’elevata soddisfazione: il 79% dei rispondenti, infatti, ha assegnato i punteggi più alti della scala di gradimento Pubblicato sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione dedicata alle indagini di customer satisfaction, il report dei risultati della rilevazione sul gradimento del servizio “Consultazione quotazioni immobiliari OMI”.
Attualità 14 Ottobre 2025
Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra
Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Attualità 14 Ottobre 2025
Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti
Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.
Normativa e prassi 14 Ottobre 2025
Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità
In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.