Normativa e prassi

15 Aprile 2025

Soggetti extra Ue con rappresentante, nuove regole per operare nel Vies

I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che si avvalgono di un rappresentante fiscale e che vogliono richiedere o mantenere l’inclusione nel Vies (Vat international exchange system), la banca dati dei soggetti Iva che effettuano operazioni intracomunitarie, sono tenuti a prestare una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato, polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria. A fissare le regole operative del nuovo adempimento, introdotto lo scorso anno dal Dlgs n. 13/2024, un provvedimento firmato il 14 aprile 2025 dal direttore dell’Agenzia delle entrate.

La garanzia per operare nel Vies
Nel dettaglio, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono agli obblighi Iva tramite rappresentante fiscale (articolo 17 comma 3 del Dpr n. 633/1972), l’articolo 4, comma 1, lettera b) del Dlgs n. 13/2024 ha previsto che l’inclusione nel Vies avvenga previo rilascio di un’idonea garanzia. La disposizione è contenuta nel nuovo comma 7-quater dell’articolo 35 del Dpr n. 633/1972.

I criteri e le modalità di rilascio di tale garanzia sono stati fissati con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 (vedi articolo Iscrizione soggetti non Ue al Vies, i criteri per prestare la garanzia). Il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia stabilisce le regole operative del nuovo adempimento necessario per l’ingresso o il mantenimento della posizione nel sistema.

Soggetti che vogliono entrare nel Vies
I soggetti che vogliono entrare nel sistema, specifica il provvedimento, devono prestare la garanzia a favore del Direttore provinciale pro-tempore dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. L’inclusione nel data base Vies è condizionata dall’esito positivo della verifica della garanzia.

I soggetti già titolari di partita Iva prestano la garanzia preventivamente alla richiesta di ingresso nel Vies, quelli invece non ancora in possesso di partita Iva prestano la garanzia contestualmente alla dichiarazione di inizio attività nella quale è presente anche la domanda di ingresso nel Vies. La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria. Il valore massimale deve essere minimo di 50 mila euro.

La garanzia è prestata a favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Dp.

Il provvedimento indica nel dettaglio tutti i dati e gli elementi che devono contenere le diverse forme di garanzia ammesse. In allegato al provvedimento sono disponibili un fac-simile per la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato un fac-simile per la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale dell’Agenzia. La Dp competente verifica la conformità della garanzia e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata. Dalla data di tale comunicazione è possibile richiedere l’inclusione nella banca dati Vies.

Soggetti già inclusi nel Vies
I soggetti già presenti nel Vies hanno sessanta giorni per prestare la garanzia, trascorsi i quali viene attivata la procedura di esclusione che sarà comunicata ai relativi rappresentanti fiscali tramite Pec o raccomandata a/r. La mancata prestazione della garanzia protratta anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comporta l’esclusione d’ufficio del soggetto dalla procedura d’ingresso alla banca dati intracomunitaria.

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