Normativa e prassi

11 Aprile 2025

Forme pensionistiche complementari chiarimenti sul calcolo dell’anzianità

Nell’ipotesi in cui l’aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, il calcolo dell’anzianità utile per fruire della riduzione dell’aliquota di tassazione deve prendere in considerare tutti i periodi di partecipazione, anche quelli maturati in fondi diversi. Questo e altro, nella risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025

Un’associazione ha sollevato una questione riguardante il calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, necessaria per la riduzione dell’aliquota di tassazione su alcune prestazioni previdenziali. In particolare, l’associazione fa riferimento alla possibilità di applicare una tassazione ridotta progressivamente dal 15% al 9% per gli aderenti che hanno superato i quindici anni di partecipazione in simili forme pensionistiche.

Secondo l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, l’aliquota di tassazione sulle prestazioni pensionistiche complementari può essere ridotta in base agli anni di partecipazione progressivamente. La riduzione avverrebbe in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Per l’associazione, tuttavia, la questione si complica quando un aderente è iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche. Pertanto, ha chiesto chiarimenti su come calcolare l’anzianità in questi casi e se sia possibile considerare i periodi di partecipazione a forme diverse da quella da cui si richiede la prestazione.

A questo proposito l’Agenzia precisa che la normativa vigente stabilisce che tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, per i quali non è stato esercitato il riscatto totale, sono considerati utili ai fini del calcolo dell’anzianità. Ciò significa che, anche se un aderente ha più posizioni, l’anzianità complessiva maturata deve essere presa in considerazione. In altre parole, l’anzianità non è limitata al fondo specifico da cui si richiede la prestazione, ma include anche i periodi trascorsi in altri fondi. A supporto dell’affermazione, richiama la propria circolare n. 70/2007, con la quale, in relazione alle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale, ha chiarito che “ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ”periodo di partecipazione” debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale…”.

Inoltre, l’associazione ha chiesto se l’aderente possa presentare un’attestazione rilasciata da un’altra forma pensionistica per dimostrare la propria anzianità. La risposta dell’amministrazione è affermativa: è possibile fornire documentazione proveniente da altra forma pensionistica che attesti la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata.
Ciò permetterà al fondo, al quale viene richiesta la prestazione, di tener conto dell’anzianità maturata anche nell’altro fondo.

In conclusione, per gli aderenti a più forme pensionistiche complementari, l’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione comprende tutti i periodi di partecipazione, anche quelli maturati in fondi diversi.

Forme pensionistiche complementari chiarimenti sul calcolo dell’anzianità

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