Attualità

26 Marzo 2025

Concordato preventivo biennale, ravvedimento entro fine marzo

I contribuenti che hanno applicato gli Isa nel 2023 e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per usufruire della particolare forma di ravvedimento che consente loro di sanare omissioni e irregolarità relative alle annualità dal 2018 al 2022 (ancora accertabili) versando, tramite il modello F24, la prima o unica rata delle imposte sostitutive previste. Il versamento deve essere effettuato distintamente per ognuna delle annualità regolarizzate.

La nuova chance, ricordiamo, è stata introdotta dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024 (decreto “Omnibus”), mentre il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024 ne ha stabilito le modalità applicative (vedi “Concordato preventivo biennale: come aderire al ravvedimento”).

Le condizioni di accesso
Possono beneficiare della particolare procedura di regolarizzazione della propria situazione fiscale gli imprenditori e i professionisti che, oltre ad avere aderito al Cpb per il biennio 2024-2025, presentino una delle seguenti condizioni:

  • hanno applicato gli “Isa”
  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa correlate alla diffusione del Covid-19
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività in base all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del Dl n. 50/2017 (inizio o cessazione attività oppure condizione di non normale svolgimento dell’attività)
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso Indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

I contribuenti che, nell’annualità “ravveduta”, hanno conseguito sia reddito di impresa che di lavoro autonomo, per avvalersi dell’istituto devono esercitare l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

L’ultimo step coincide con il “saldo” del debito
In pratica, il contribuente esercita l’opzione di adesione al ravvedimento con la presentazione, per ogni annualità interessata, del modello F24 e il versamento, entro il 31 marzo 2025, della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute. La procedura è considerata invece perfezionata, cioè conclusa e andata a buon fine, soltanto con l’estinzione del debito fiscale e, quindi, con il pagamento di tutta la somma in un’unica soluzione o di tutte le rate mensili, al massimo 24. Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità.

Come stabilisce la norma introduttiva dell’istituto, in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Stabilite, con il provvedimento del 4 novembre 2024 richiamato, le modalità di adesione all’istituto, per esercitare l’opzione non mancavano che i codici tributo per l’F24. Gli identificativi sono arrivati puntuali con la risoluzione n. 50/2024 dell’Agenzia delle entrate. Nel dettaglio sono: “4074” per le persone fisiche e 4075” per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, che devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali; “4076”, per versare l’imposta sostitutiva dell’Irap (vedi “Cpb: pronti i codici tributo per aderire al ravvedimento”).

Per quanto riguarda la compilazione del modello, è bene evidenziare che nel campo “Anno di riferimento” deve essere specificato l’anno d’imposta da ravvedere.

Concordato preventivo biennale, ravvedimento entro fine marzo

Ultimi articoli

Analisi e commenti 30 Ottobre 2026

Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso

Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.

Attualità 30 Ottobre 2026

Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio

Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.

Attualità 29 Ottobre 2026

Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università

Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

torna all'inizio del contenuto