19 Marzo 2025
Fuori campo Iva le cessioni di denaro per contratto di cointeressenza
Gli importi scambiati nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria devono essere considerati come trasferimenti monetari e non come corrispettivi, mancando una correlazione diretta tra le prestazioni reciproche. Di conseguenza, precisa il principio di diritto contenuto nella risposta n. 3 pubblicata oggi, 19 marzo 2025, dall’Agenzia delle entrate, la cessione di tali somme non rientra nel campo di applicazione dell’Iva.
Il chiarimento richiesto non può prescindere da una preventiva analisi del quadro giuridico, che qualifica e definisce il particolare schema contrattuale oggetto dell’istanza interpello, alla luce, altresì, delle precisazioni fornite in merito dalla giurisprudenza.
Il contratto di cointeressenza è disciplinato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, secondo cui le disposizioni relative alla partecipazione agli utili di un’impresa previste dagli articoli 2551 e 2552 cc si applicano anche a questo tipo di rapporto.
Dalla lettura della norma, osserva l’Agenzia, emerge che la cointeressenza può essere “impropria” o “propria”. La prima si verifica quando è previsto un apporto di capitale o lavoro, mentre la seconda non prevede alcun apporto e consente la partecipazione sia agli utili che alle perdite delle parti interessate.
La giurisprudenza, intervenendo sull’argomento, ha chiarito che, in sostanza, il contratto di cointeressenza “propria” è finalizzato a creare relazioni di collegamento tra imprese, con l’obiettivo di gestire il rischio di perdite in modo più efficace, rischio che tuttavia appare solo probabile e, quindi, incerto. Caratteristica principale del rapporto è l’assenza di un impiego di capitale e/o di denaro per la presenza di un rischio condiviso tra le parti, né sono previsti crediti o debiti iscritti verso la controparte, in sostanza si tratta di un semplice impegno reciproco.
Per la giurisprudenza, questo tipo di contratto ha natura “parassicurativa”, perché contiene obblighi reciproci senza richiedere un impiego di capitale, salvo nel caso di perdite, e mai come requisito per il perfezionamento dell’accordo stesso. Il tutto si concretizza in una cessione di denaro. In particolare, il rapporto tra le parti è basato su un fatto incerto e non determinabile e il vantaggio per la cointeressata è il coinvolgimento della società terza nel rischio di impresa con conseguente attribuzione di utili che rappresentano una sorta di assicurazione contro l’eventualità di perdite.
Continuando il ragionamento, il contratto di cointeressenza, specifica l’Agenzia, si differenzia sia dal contratto di assicurazione che dall’associazione in partecipazione. Nel primo caso, il premio è certo e determinato, mentre nel contratto di cointeressenza le partecipazioni agli utili e alle perdite possono variare. Nell’associazione in partecipazione, invece, è previsto sempre un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, in genere, il “corrispettivo” di quest’ultimo, mentre nella cointeressenza, come abbiamo visto, l’apporto può mancare nel caso in cui venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).
Tornando alla questione fiscale e, in particolare, all’inquadramento del contratto in esame ai fini Iva, tenendo conto della cornice giuridica e civilistica sopra descritta e del mancato apporto da parte dei cointeressati, l’Agenzia ritiene che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di un contratto di cointeressenza “propria” rappresentino meri trasferimenti monetari non assimilabili a corrispettivi, trattandosi di un rapporto contraddistinto dall’aleatorietà in cui non è riscontrabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici.
In definitiva, conclude la risposta, le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro e non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, essendo qualificabili come operazioni “fuori campo” in base al decreto Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a), Dpr 633/1972).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.