Normativa e prassi

19 Marzo 2025

Fuori campo Iva le cessioni di denaro per contratto di cointeressenza

Gli importi scambiati nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria devono essere considerati come trasferimenti monetari e non come corrispettivi, mancando una correlazione diretta tra le prestazioni reciproche. Di conseguenza, precisa il principio di diritto contenuto nella risposta n. 3 pubblicata oggi, 19 marzo 2025, dall’Agenzia delle entrate, la cessione di tali somme non rientra nel campo di applicazione dell’Iva.

Il chiarimento richiesto non può prescindere da una preventiva analisi del quadro giuridico, che qualifica e definisce il particolare schema contrattuale oggetto dell’istanza interpello, alla luce, altresì, delle precisazioni fornite in merito dalla giurisprudenza.
Il contratto di cointeressenza è disciplinato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, secondo cui le disposizioni relative alla partecipazione agli utili di un’impresa previste dagli articoli 2551 e 2552 cc si applicano anche a questo tipo di rapporto.
Dalla lettura della norma, osserva l’Agenzia, emerge che la cointeressenza può essere “impropria” o “propria”. La prima si verifica quando è previsto un apporto di capitale o lavoro, mentre la seconda non prevede alcun apporto e consente la partecipazione sia agli utili che alle perdite delle parti interessate.

La giurisprudenza, intervenendo sull’argomento, ha chiarito che, in sostanza, il contratto di cointeressenza “propria” è finalizzato a creare relazioni di collegamento tra imprese, con l’obiettivo di gestire il rischio di perdite in modo più efficace, rischio che tuttavia appare solo probabile e, quindi, incerto. Caratteristica principale del rapporto è l’assenza di un impiego di capitale e/o di denaro per la presenza di un rischio condiviso tra le parti, né sono previsti crediti o debiti iscritti verso la controparte, in sostanza si tratta di un semplice impegno reciproco.

Per la giurisprudenza, questo tipo di contratto ha natura “parassicurativa”, perché contiene obblighi reciproci senza richiedere un impiego di capitale, salvo nel caso di perdite, e mai come requisito per il perfezionamento dell’accordo stesso. Il tutto si concretizza in una cessione di denaro. In particolare, il rapporto tra le parti è basato su un fatto incerto e non determinabile e il vantaggio per la cointeressata è il coinvolgimento della società terza nel rischio di impresa con conseguente attribuzione di utili che rappresentano una sorta di assicurazione contro l’eventualità di perdite.

Continuando il ragionamento, il contratto di cointeressenza, specifica l’Agenzia, si differenzia sia dal contratto di assicurazione che dall’associazione in partecipazione. Nel primo caso, il premio è certo e determinato, mentre nel contratto di cointeressenza le partecipazioni agli utili e alle perdite possono variare. Nell’associazione in partecipazione, invece, è previsto sempre un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, in genere, il “corrispettivo” di quest’ultimo, mentre nella cointeressenza, come abbiamo visto, l’apporto può mancare nel caso in cui venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

Tornando alla questione fiscale e, in particolare, all’inquadramento del contratto in esame ai fini Iva, tenendo conto della cornice giuridica e civilistica sopra descritta e del mancato apporto da parte dei cointeressati, l’Agenzia ritiene che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di un contratto di cointeressenza “propria” rappresentino meri trasferimenti monetari non assimilabili a corrispettivi, trattandosi di un rapporto contraddistinto dall’aleatorietà in cui non è riscontrabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici.

In definitiva, conclude la risposta, le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro e non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, essendo qualificabili come operazioni “fuori campo” in base al decreto Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a), Dpr 633/1972).

Fuori campo Iva le cessioni di denaro per contratto di cointeressenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto