25 Febbraio 2025
Credito d’imposta Transizione 5.0, il Mimit aggiorna le Faq
Pronte le nuove Faq sul Piano Transizione 5.0, l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per nuovi investimenti realizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel biennio 2024-2025. La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, commi 427-429), infatti, ha introdotto significative modifiche alla disciplina, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso. Le risposte ai quesiti, con le nuove indicazioni, sono pubblicate nell’apposita pagina del sito del Mimit.
Fra gli aggiornamenti pubblicati il 21 febbraio 2025, si segnalano le 4 Faq dedicate alla “Procedura semplificata” (comma 9-bis dell’articolo 38) riguardante la verifica della riduzione dei consumi energetici. La legge di Bilancio 2025 infatti ha previsto per i certificatori la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica. Si ricorda, a titolo di esempio, il primo dei quattro quesiti (n. 4.19), in cui viene chiesto quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”? Il ministero precisa che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo.
Il ministero precisa, inoltre, che ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito. (quest’ultimo aggiornamento è stato pubblicato il 24 febbraio 2025).
Con la Faq n. 2.17 viene chiarita la spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni. Il ministero precisa che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili, vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La risposta alla Faq n. 2.18 stabilisce che se l’impresa in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il creditod’imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del bonus Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione.
Nella Faq 4.18 sono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”) alla struttura del beneficiario (“gestore distribuzione automatica”).
Nell’ambito delle Faq è stata completamente rivista la sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Fra le nuove indicazioni fornite si segnala quella sulla possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Modificata inoltre la Faq n. 10.1 relativa alle attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l’interpretazione sull’eccezione riportata dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: “… il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:
1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2
2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.
Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):
3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?
Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4
4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso”.
Da ultimo si segnala l’articolo su Fiscooggi con l’approfondimento della nuova misura agevolativa (“Legge di bilancio 2025 – 11: le nuove regole per la Transizione 5.0”).
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