30 Gennaio 2025
Legge di bilancio 2025 – 9: stock option, il nuovo regime fiscale
Con la legge di bilancio 2025 – articolo 1, commi 862-863, legge n. 207/2024 – debutta il nuovo criterio di deducibilità dei costi dei piani di stock option.
Il legislatore mette un punto fermo al trattamento fiscale dei costi di stock option, argomento da tempo dibattuto e oggetto di diversi dubbi interpretativi e svariati orientamenti opposti.
Col “posticipo” della deducibilità al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari degli strumenti finanziari arriva un punto di svolta in tema di deducibilità degli oneri connessi ai piani di stock option regolati con strumenti rappresentativi di capitale (equity-settled share-based payment transactions).
Una novità che interessa i bilanci in corso al 2025 e quelli successivi e che coinvolge le aziende che seguono i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e, come spiega la relazione illustrativa, anche quelle che redigono il loro bilancio secondo i principi contabili nazionali Oic (Organismo Italiano di Contabilità).
Nello specifico, la legge di bilancio 2025 interviene con il comma 862 con una modifica all’articolo 95 del Tuir, prevedendo un nuovo comma 6-bis, in relazione al quale è disposto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, i componenti negativi imputati a conto economico – in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni (stock option) – siano deducibili solo al momento dell’assegnazione di tali strumenti.
La deducibilità dei componenti negativi, dunque, non sarà più correlata all’imputazione “anticipata” a conto economico, bensì al momento dell’assegnazione ai beneficiari delle azioni e, dunque, generalmente un momento temporalmente “posticipato”.
Tale momento sarà rilevante anche per il riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
Il successivo comma 863 della legge di bilancio, invece, chiarisce la decorrenza delle novità in commento stabilendo che esse riguardano le operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
Ecco una breve disamina del nuovo trattamento fiscale dei costi dei piani di stock option, secondo quanto riportato nel dossier del Governo e nella relazione illustrativa a corredo della legge di bilancio 2025.
Definizione di stock option, trattamento contabile e fiscale
Secondo la definizione di cui all’Ifrs 2 (20 giugno 2011), la stock option è “un’operazione in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale della entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni delle entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità stessa”.
La definizione appena illustrata contestualizza l’ambito d’intervento delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, ma per avere un quadro esaustivo occorre individuare come si procede contabilmente e fiscalmente in questa fattispecie specifica.
Sotto il profilo contabile, la società conferente stock options rileva:
- a conto economico, il costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente
- una contropartita come riserva di patrimonio netto.
L’iscrizione del costo viene effettuata nel periodo di maturazione (vesting period), contestualmente alla prestazione dei servizi, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.
Sotto il profilo fiscale, sempre l’Ifrs 2, dava un duplice orientamento, in merito al momento di deducibilità del costo suddetto, ovvero al momento:
- della sua imputazione a conto economico
- dell’esercizio dell’opzione.
Nel giugno 2011, con specifico decreto, anche il ministero dell’economia e delle Finanze è intervenuto in questo complesso quadro interpretativo, validando di fatto il primo orientamento appena descritto.
Nell’articolo 6, comma 1, del decreto richiamato, difatti, si stabiliva che i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi, in conformità alle disposizioni dell’Ifrs 2, andassero rilevati, ai fini fiscali, sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir.
È proprio questo l’ambito in cui è intervenuto il legislatore con le norme della legge di bilancio 2025, alla luce delle quali non sarà più possibile applicare il disposto del descritto articolo 6 con riferimento ai nuovi piani di stock option – ovvero quelli avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o dai successivi.
La “nuova” deducibilità dei costi dei piani di stock option
Dal 2025 la deducibilità dei costi riferiti ai piani di stock option è posticipata al momento dell’assegnazione ai soggetti beneficiari di tali strumenti finanziari. Va in soffitta, dunque, il criterio del vesting, previsto dal decreto Ias del 2011.
È questa la grande novità contenuta nel comma 862 che riconosce ai soggetti Ias/Ifrs la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle stock option – regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo – solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
L’intervento della legge di bilancio libera ogni dubbio interpretativo per gli addetti ai lavori, grazie a questa modifica dell’articolo 95 del Tuir e l’entrata in scena del nuovo comma 6-bis che esplicita, in modo “forte e chiaro”, come tale deducibilità debba avvenire esclusivamente al momento dell’assegnazione ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso.
Quest’ultimo passaggio è sottolineato nel dossier del Governo di accompagno alla legge di bilancio, visto che l’opzione predetta assume una particolare rilevanza. Difatti, non essendo più applicabile l’articolo 6, citato nel paragrafo precedente, ai nuovi piani di stock option (quelli avviati dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o dai successivi) l’eventuale mancata opzione produrrebbe oneri fiscalmente indeducibili.
Quali sono i soggetti interessati dalle novità 2025
I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/ifrs sono i destinatari delle novità della legge di bilancio 2025, in tema di deducibilità dei costi rilevati dai piani di stock option.
Questi soggetti dovranno considerare i costi deducibili al momento dell’effettiva assegnazione ai beneficiari delle azioni, come prevede esplicitamente il contenuto del comma 862.
È importante segnalare che, per ragioni di coerenza sistematica, la relazione illustrativa del Governo ha evidenziato che la modifica del regime delle stock option si applichi anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (Oic) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’Ifrs 2, in considerazione delle previsioni di cui all’Oic 11.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 23 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 24 gennaio
La sesta puntata è stata pubblica lunedì 27 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata martedì 28 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 29 gennaio
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