29 Gennaio 2025
Bis di agevolazioni per l’impatriato odontoiatra e professore universitario
Nessuna disposizione lo vieta e, quindi, il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e gli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” sono cumulabili. Il presupposto, naturalmente, è che siano rispettati i requisiti e le condizioni stabilite per entrambe le agevolazioni. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 16 del 28 gennaio 2025.
I trattamenti fiscali privilegiati di cui si parla sono disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, e dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010.
A chiedere se può usufruire di entrambi i regimi agevolati richiamati è un odontoiatra che nel 2012 si è trasferito in Spagna per frequentare un master di tre anni. Dal 2016 al 2022 è stato docente, con contratto a tempo indeterminato, presso un’università spagnola. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca, si è trasferito presso un’altra università spagnola dove, nel 2024, ha esercitato la sua attività di docenza in qualità di lavoratore dipendente.
Il 1° agosto 2024 ha presentato le dimissioni da quest’ultima università per poter accettare l’incarico di professore associato presso un ateneo italiano dove lavora dallo scorso 1° settembre. Iscritto all’Aire, è in procinto di trasferirsi in Italia acquisendo, dal 2025, la residenza fiscale nel nostro Paese, dove aprirà una partita Iva per svolgere anche l’attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra.
Una volta descritta la sua situazione, il contribuente chiede se può usufruire contemporaneamente del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” esclusivamente per l’attività di odontoiatra e degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” per l’attività di professore universitario.
In caso di risposta negativa, vuol sapere se potrà applicare a entrambe il “nuovo regime” considerato che, il trasferimento della residenza anagrafica in Italia nel 2024, esclude l’applicazione del precedente “regime speciale per lavoratori impatriati” disciplinato dall’articolo16 del Dlgs n. 147/2015, che vietava il cumulo delle due agevolazioni.
Il professore-odontoiatra ritiene che le due agevolazioni, mancando una disposizione ostativa che preveda il contrario, possano viaggiare contestualmente.
Il ragionamento dell’Agenzia delle entrate conferma le conclusioni del contribuente.
L’analisi dell’Amministrazione finanziaria parte dal “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, previsto dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 (“Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”), in vigore dal 29 dicembre 2023, che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La nuova agevolazione sostituisce il “regime speciale per lavoratori impatriati”, in vigore fino al 29 dicembre 2023 (articolo 16, Dlgs n. 147/2015), che però continua a essere applicata nei confronti di chi ha trasferito la residenza “anagrafica” in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Il regime disciplinato dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 stabilisce, in sintesi, che, a determinate condizioni, “i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare”.
Il taglio dell’imponibile si applica a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i successivi quattro periodi a patto che il contribuente mantenga la residenza nel Paese per almeno quattro anni.
Il beneficio diventa più sostanzioso e il reddito rilevante ai fini impositivi diventa del 40%, se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o nel caso in cui nel periodo di applicazione del nuovo regime nasca o venga adottato un minore.
Ai fini della verifica della sussistenza della condizione relativa al numero dei periodi d’imposta con residenza estera necessari per accedere all’agevolazione, i cittadini italiani, specifica la risposta, si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) oppure hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Il beneficio, infine, si protrae, con il taglio del 50% del reddito, per altri tre periodi d’imposta se il lavoratore che trasferisce la residenza nel 2024 è diventato proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Delineato il perimetro applicativo del “nuovo regime” l’Agenzia sposta l’attenzione sull’altra disposizione agevolativa richiamata nell’interpello, ossia sull’articolo 44 del Dl n. 78/2010, attualmente in vigore, che disciplina gli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, destinato a docenti e ricercatori residenti all’estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, per svolgere un’attività di ricerca o docenza, in breve, si tratta del bonus per il rientro dei “cervelli”.
In questo caso l’incentivo consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente autonomo del 90% di quanto percepito da docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, con conseguente acquisizione della residenza fiscale nel nostro Paese. Il taglio dell’imponibile è applicabile dal periodo d’imposta in cui viene effettuato il trasferimento della residenza fiscale e nei cinque successivi.
Anche in questo caso l’agevolazione è maggiorata (seppure con regole diverse rispetto al “nuovo regime”) in presenza di figli o per l’acquisto di un’abitazione principale.
Il terzo incentivo nominato nell’interpello è il già citato “regime speciale per lavoratori impatriati”, previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, abrogato dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 per fare posto al “nuovo regime”.
A proposito del quesito risolto dalla risposta in commento, l’Agenzia ricorda che la circolare n. 17/2017, nel richiamare l’articolo 2, comma 1, del decreto Mef del 26 maggio 2016, ha chiarito, in sintesi, che il lavoratore che trasferisce la residenza fiscale in Italia, se usufruisce del regime per i lavoratori impatriati non può contemporaneamente beneficiare dell’incentivo riservato ai docenti e ricercatori.
In pratica, l’interessato può aderire a uno solo dei due regimi, il più conveniente per lui.
Quest’ultimo paletto, tuttavia, non riguarda il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, perché non esiste alcuna previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più incentivi riservati lavoratori che si trasferiscono in Italia.
In conclusione, l’Amministrazione ritiene che il “nuovo regime” sia compatibile con le altre agevolazioni previste per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Tornando al caso specifico, il professore e medico odontoiatra potrà, quindi, applicare, seguendo le consuete modalità indicate nelle circolari n. 17/2017 e n. 33/2020, dal 2025 e fino alla durata massima consentita dalla disciplina, il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” per l’attività di medico odontoiatra, e gli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino al 2029, limitatamente all’attività di professore universitario.

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