Normativa e prassi

28 Gennaio 2025

Cambio impresa e Cilas “in tempo”, Superbonus con sconto in fattura ok

Anche se l’impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus) a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura pure per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.

È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 15 del 28 gennaio 2024, fornita, con dovizia di particolari, a un condominio che ha deliberato l’esecuzione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, facendo riferimento all’articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020. Decreto che, come noto, ha introdotto misure per incentivare la ristrutturazione degli edifici, permettendo ai condomini (e non solo) di beneficiare di detrazioni fiscali e di opzioni come lo “sconto in fattura” (articolo 121).

Nel caso in esame, in data 17 novembre 2022, il condominio ha presentato sia la Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) che la Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus (Cilas), avviando ufficialmente il processo di riqualificazione.
Inizialmente, una ditta era stata incaricata di eseguire i lavori, ma ha successivamente comunicato la propria impossibilità a procedere a causa di altri impegni. Dopo trattative con diverse imprese, un’altra società ha preso in carico il progetto, sottoscrivendo un contratto di appalto e continuando gli interventi.
Il 26 marzo 2024, la nuova ditta ha emesso una fattura applicando lo “sconto in fattura” del 70%, come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio. Il 29 marzo 2024, l’amministratore del condominio ha effettuato un bonifico “parlante” per il pagamento del restante 30% della fattura.
Tuttavia, a causa di impedimenti, anche la seconda ditta ha comunicato l’intenzione di recedere dal contratto. In questo contesto, il condominio ha chiesto se fosse possibile avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice, considerando che si tratta di una mera variante in corso d’opera (articolo 119, comma 13-quinquies, Dl Rilancio).
Inoltre, si è posto il problema se possa continuare a beneficiare dell’opzione dello “sconto in fattura” anche per i lavori che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024, dato che alla data del 29 marzo 2024 era già stata sostenuta una spesa per i lavori di coibentazione termica dell’edificio.

L’Agenzia giunge all’anticipata conclusione ricordando che il Dl n. 39/2024 ha apportato modifiche significative alle modalità di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta, che erano già disciplinate dal decreto Rilancio. In particolare, ha introdotto un divieto all’esercizio di queste opzioni a partire dal 17 febbraio 2023, ma ha anche previsto delle deroghe specifiche per determinate spese.

Le deroghe si applicano se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sostenute spese documentate. Questo significa che, anche se un condominio ha adottato una delibera per lavori prima del divieto, deve dimostrare di aver pagato per i lavori entro la data stabilita per poter continuare a beneficiare delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

Inoltre, se ci sono state variazioni alla Cilas o al titolo abilitativo, dopo il 30 marzo 2024, queste non precludono il diritto di accesso alle deroghe, a condizione che la Cilas originale sia stata presentata entro il termine stabilito. Questo è importante per garantire che i progetti possano continuare senza interruzioni, anche se ci sono stati cambiamenti nel piano originale.

Pertanto, nel caso in esame, in cui la Cilas è stata presentata il 17 novembre 2022, essendo state sostenute delle spese, al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell’involucro dell’edificio (inseriti nella Cilas originaria), l’Amministrazione ritiene che il condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello “sconto in fattura” anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l’anno 2024 e il 65% per il 2025).

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