Normativa e prassi

24 Gennaio 2025

Zes unica agricoltura, istituito il codice tributo

Pronto il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti nella Zes unica realizzati dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis, Dl n.124/2023). A istituire il nuovo codice, “7035”, la risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che l’agevolazione, in linea con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, è dedicata alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le modalità di attuazione del credito di imposta sono state definite con il decreto del 18 settembre 2024 del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, per gli investimenti relativi al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al settore forestale e al settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, il beneficio può essere utilizzato soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le modalità previste dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. In caso contrario, ricorda l’Amministrazione, il versamento non potrà essere accettato. Il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, e la relativa modalità di trasmissione, è stato successivamente approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, pertanto, è stato messo a disposizione dei contribuenti interessati il seguente codice tributo:

  • 7035” denominato “credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nell’eventualità in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Successivamente, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Erario verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento direttoriale, pena lo scarto del modello F24.

All’interno del proprio cassetto fiscale, accedendo dall’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione.

In conclusione, ricordiamo che la Manovra 2025 ha esteso la possibilità di usufruire del credito d’imposta Zes Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura anche per l’anno in corso, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (vedi articolo: Legge di bilancio 2025 – 5: rinnovato il credito d’imposta Zes)

Zes unica agricoltura, istituito il codice tributo

Ultimi articoli

Attualità 15 Ottobre 2025

Consultazione quotazioni Omi: opinione positiva degli utenti

Un’indagine di customer satisfaction condotta sul servizio mostra un’elevata soddisfazione: il 79% dei rispondenti, infatti, ha assegnato i punteggi più alti della scala di gradimento Pubblicato sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione dedicata alle indagini di customer satisfaction, il report dei risultati della rilevazione sul gradimento del servizio “Consultazione quotazioni immobiliari OMI”.

Attualità 14 Ottobre 2025

Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra

Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Attualità 14 Ottobre 2025

Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.

Normativa e prassi 14 Ottobre 2025

Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità

In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.

torna all'inizio del contenuto