Normativa e prassi

23 Gennaio 2025

I compensi alla consulente Unicef sono fuori dal regime di esenzione

Il consulente non è un membro dello staff, in base alle staff regulations delle Nazioni unite e alle politiche Unicef, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni unite. Pertanto, i compensi erogati alla cittadina italiana, consulente dell’organizzazione internazionale, vanno tassati in Italia. Il perché è argomentato dall’Agenzia nella risposta n. 9 del 23 gennaio 2025.

La contribuente, che ha dichiarato di essere residente in Italia, di essere stata assunta dall’Unicef con la qualifica di consulente e di lavorare a Roma, presso l’avamposto dell’ufficio Unicef di Ginevra, con un contratto a tempo determinato, ha chiesto, in particolare, se gli stipendi che riceve dall’Organizzazione debbano erre sottoposti a imposizione e se, per l’emissione delle fatture nei confronti della stessa Unicef, debba aprire la partita Iva.

In linea generale, osserva l’Agenzia, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficiano di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle relative funzioni.
La ratio dell’esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. Alla base dell’agevolazione ci sono, a tal proposito, accordi di sede che disciplinano i rapporti tra Paesi e Organizzazioni al fine di limitare la sovranità dei primi e salvaguardare l’attività delle seconde, prevedendo privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.
I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dagli Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell’attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.

Tanto premesso, l’Amministrazione va al dunque, spiegando che, nell’ordinamento italiano, è l’articolo 41 del Dpr n. 601/1973 a precisare che, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti dalle Convenzioni internazionali di cui è parte l’Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione.
Riguardo al caso in esame, per l’Unicef (parte dell’Onu) è necessario fare riferimento alla convenzione del 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni unite, approvata dall’Assemblea generale Onu e resa esecutiva in Italia nel 1957 (legge n. 1318). La stessa dispone, l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall’Organizzazione esclusivamente in favore dei funzionari (officials)

La contribuente, che ha stipulato un contratto di consulenza, come anticipato, non è né un membro dello staff in base alle staff regulations delle Nazioni unite e alle politiche Unicef, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità dell’Onu. Pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, dovrà assoggettare a tassazione in Italia i compensi percepiti, senza la necessità di aprire la partita Iva. Quest’ultima, infatti, va aperta solo da chi esercita un’attività economica o professionale in modo abituale e continuativo.

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