23 Dicembre 2024
Disallineamento da ibridi: ecco come evitare le sanzioni
Entra in Gazzetta ufficiale, serie generale n. 298 del 20 dicembre 2024 il decreto dello scorso 6 dicembre del ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Dm disciplina le caratteristiche e i tempi di presentazione all’Amministrazione finanziaria della documentazione per ottenere la disapplicazione delle sanzioni, in caso di violazione delle norme dettate dal Dlgs 142/2018 in tema di disallineamento da ibridi.
A tal proposito, ricordiamo che il Dlgs n. 142/2018, in attuazione della direttiva del Consiglio Ue n. 2016/1164, come modificata dalla direttiva n. 2017/952, ha trasfuso nel nostro ordinamento le norme idonee a contrastare le pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno dell’Unione, in relazione ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. L’effetto di tali disallineamenti, infatti, è spesso una deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che gli stessi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato (deduzione non inclusione) o ancora la percezione di indebiti crediti di imposta per imposte pagate all’estero.
In linea generale, con il termine ibridi si individuano gli accordi o le strutture, riconducibili a diverse tipologie come: strumenti finanziari ibridi, entità ibride, trasferimenti finanziari ibridi, entità con doppia residenza. In pratica, attraverso complesse transazioni attuate tramite strutture ibride, le multinazionali perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo.
Il decreto Mef, in sostanza, dà attuazione alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 6-bis, del Dlgs 471/1997, il quale prevede che “In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2“. Si tratta, in pratica, di una norma “protettiva” – non a caso denominata “penalty protection” – che se applicata, consente di schivare la sanzione per dichiarazione infedele (articolo 1, comma 2, Dlgs 471/1997).
Tanto premesso, in base al decreto pubblicato, la documentazione idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme dovrà essere predisposta in lingua italiana per ciascun periodo d’imposta coinvolto e con riferimento a ogni soggetto passivo. Per questo, se viene confezionata dal “Soggetto passivo designato” (cioè il soggetto “residente o localizzato nel territorio italiano, designato dagli altri soggetti passivi ivi residenti o localizzati a presentare per loro conto la Documentazione”), deve essere articolata in modo tale da prevedere una sezione dedicata a ciascuno dei soggetti coinvolti.
Riguardo al contenuto, nella documentazione devono essere riportate le informazioni relative al gruppo multinazionale e ai singoli soggetti passivi in esso inclusi, rispettando l’impostazione esposta nell’allegato A e la procedura descritta nell’allegato B al decreto, in relazione a ciascun soggetto passivo. Fatto ciò, deve essere siglata dal legale rappresentante (o da un suo delegato) del soggetto passivo o del “Soggetto passivo designato”, tramite firma elettronica con marca temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce la documentazione.
Questa, infine, deve essere confezionata in formato elettronico e consegnata all’Amministrazione finanziaria entro venti giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione da parte della stessa Amministrazione.
Poi, se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, l’Agenzia rileva la necessità di ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata, le stesse devono essere fornite entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta.
L’Amministrazione, comunque, può concedere un ulteriore periodo di tempo, fino a un massimo di sessanta giorni, sempreché compatibile con i termini di accertamento.
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