28 Novembre 2024
Borse di studio ai figli dei dipendenti, non serve dimostrarne l’utilizzo
Le borse di studio erogate da un ente ai figli dei propri dipendenti per meriti scolastici non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis). Considerato, inoltre, che tali borse di studio sono semplicemente finalizzate a premiare il raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, non è necessario produrre la documentazione che dimostri un utilizzo delle somme coerente con le finalità di erogazione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 231 del 28 novembre 2024.
Il dubbio dell’istante sulla necessità di produrre la documentazione che dimostri l’utilizzo delle somme è stato originato da un documento di prassi (circolare n. 238/2000) in cui veniva chiarito che “l’esclusione si rende applicabile qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte”.
L’Agenzia, dopo aver menzionato il principio di onnicomprensività del reddito (articolo 51 comma 1 Tuir), ricorda che il medesimo articolo 51, al comma 2, prevede l’esclusione dal reddito per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, incluse mense e ludoteche e borse di studio.
L’Agenzia precisa, inoltre, che l’erogazione delle borse di studio è condizionata, nel percorso scolastico, dal raggiungimento da parte dello studente di elevate valutazioni intermedie o finali mentre, per quanto riguarda il percorso universitario, dall’attestazione del superamento di tutti gli esami principali e complementari previsti dal piano di studio, con un’elevata votazione media.
Quindi le borse di studio scolastiche e universitarie erogate dall’ente istante ai figli dei dipendenti che abbiano conseguito determinati risultati non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente in base alla citata norma del Tuir.
In merito al secondo quesito, l’Agenzia evidenzia che le indicazioni fornite dalla precedente prassi (circolare n. 238/2000 richiamata dalla circolare n. 28/2016) sull’esibizione della documentazione di spesa riguardano il caso in cui il dipendente abbia fruito di “servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali”.
Nel caso in esame invece la borsa di studio è destinata a premiare le eccellenze scolastiche e universitarie, di conseguenza, conclude l’Agenzia, i dipendenti non dovranno produrre alcuna documentazione relativa all’uso delle somme.
L’Agenzia, infine, precisa che nella CU 2024, l’importo delle borse di studio in oggetto deve essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.
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