Normativa e prassi

21 Novembre 2024

Acquisti dei crediti edilizi over 75%, definito il modello di comunicazione

Via libera al modello di comunicazione per l’attestazione, da parte di banche assicurazioni e intermediari, che le rate annuali che possono essere utilizzati a partire dall’anno 2025 in relazione ai crediti d’imposta edilizi come il Superbonus, il Sismabonus e il Bonus barriere architettoniche sono state acquistate per un importo pari o superiore al 75% delle relative detrazioni. Questi soggetti devono presentare il modello all’Agenzia, per evitare l’ulteriore ripartizione del credito in sei rate annuali come previsto dall’articolo 121, comma 3-ter del Dl n. 34/2020. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2024 sono definiti il contenuto del modello di comunicazione e le modalità dell’invio telematico.

Il provvedimento precisa che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia: dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate; a partire dal 3 dicembre 2024, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

Destinatari del modello
La misura introdotta dal nuovo comma del decreto Rilancio (comma 3-ter, articolo 121 del Dl n. 34/2020) si applica alle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco. I destinatari sono esclusivamente le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e dalle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

La disciplina normativa
Il provvedimento trova le sue origini nell’articolo 121, comma 3-ter, del Dl n. 34/2020 che ha previsto, per i crediti d’imposta Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistati da soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari, la ripartizione delle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 in ulteriori sei rate annuali di pari importo, in sostituzione dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La misura non si applica ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che trasmettano un’apposita comunicazione all’Agenzia in cui dichiarino tale circostanza. La norma ha demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione del modello di comunicazione e l’indicazione delle modalità di trasmissione.

Termini di invio della comunicazione
Il modello di comunicazione deve essere inviato all’Agenzia, anche tramite intermediari autorizzati:

  • dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate, utilizzando il servizio web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, il flusso telematico (provvedimento del 29 luglio 2021) o la Posta elettronica certificata
  • a decorrere dal 3 dicembre 2024, esclusivamente dal cessionario, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

Il mancato invio della comunicazione comporta l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, il provvedimento precisa che la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati, fino al 7 gennaio 2025.

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