Normativa e prassi

11 Novembre 2024

Mui: estesa la facoltà di utilizzo agli incaricati della riscossione

Ampliato l’uso dei servizi online dell’Agenzia delle entrate: con il provvedimento 31 ottobre 2024, è stata estesa agli affidatari dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate locali la possibilità di utilizzare le procedure telematiche per tutte le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni da essi richieste. Il provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal capo dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, è approdato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale n. 263 del 9 novembre 2024.

Con l’emanazione del provvedimento tali soggetti, come previsto dall’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, possono richiedere ai conservatori dei registri immobiliari – mediante il servizio telematico – le formalità relative alla riscossione delle entrate locali, anche tributarie. L’invio può comprendere il titolo: il certificato di eseguita formalità, sottoscritto digitalmente dal conservatore o da un suo delegato, viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.

La presentazione telematica degli atti relativi alla riscossione coattiva
L’Agenzia delle entrate è da anni fortemente impegnata nella semplificazione degli adempimenti e nell’incremento del numero dei servizi erogabili per via telematica.

Nello specifico ambito dei servizi di pubblicità immobiliare, la presentazione online delle formalità ipotecarie si è delineata attraverso diversi interventi normativi susseguitisi nel corso degli anni a partire dal decreto legislativo n. 9/2000, che ha introdotto gli articoli da 3-bis a 3-sexies nel Dlgs n. 463/1997.

L’articolo 3-bis, nel prevedere l’utilizzo di procedure telematiche per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, per la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale, mira alla semplificazione e unificazione di tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare e reca, indubbiamente, prescrizioni volte ad agevolare gli adempimenti sia a beneficio del contribuente che dell’amministrazione.

Successivamente ai numerosi interventi di estensione delle citate procedure telematiche, che hanno in primis coinvolto la classe notarile, il provvedimento del 18 dicembre 2009 ha stabilito l’estensione del servizio telematico agli agenti della riscossione per le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni richieste dal Dpr n. 602/1973.

Dal 31 marzo 2014 viene estesa anche la trasmissione telematica dei documenti, sottoscritti con l’impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l’esecuzione delle formalità.

Di recente, con il provvedimento del 23 gennaio 2024, è stata disposta l’estensione delle procedure telematiche agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, compresi gli atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive nell’ambito della riscossione coattiva.

Il provvedimento appena emanato, infine, ha ampliato ulteriormente il perimetro applicativo delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di pubblicità immobiliare, attraverso l’estensione agli atti relativi alla riscossione delle entrate locali, quando affidata ai soggetti che esercitano, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate proprie delle province e dei comuni.

Le stesse procedure telematiche possono essere utilizzate per trasmettere anche il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari per l’esecuzione delle formalità ipotecarie. Per la trasmissione telematica relativa agli adempimenti e ai titoli devono essere utilizzate le specifiche tecniche allegate al provvedimento interdirigenziale del 17 marzo 2016.

Abilitazione e trasmissione dei documenti
Per l’abilitazione al servizio telematico di trasmissione dei documenti di aggiornamento della banca dati ipotecaria, gli affidatari inviano all’Agenzia, anche per posta elettronica certificata, una richiesta autenticata nelle forme di legge, da cui risulti l’identità e la qualità dei “responsabili”, soggetti muniti dei necessari poteri e competenti a individuare gli utilizzatori della procedura telematica.

Successivamente, i responsabili, anche definiti deleganti, sottoscrivono digitalmente e trasmettono per via telematica l’elenco degli “utenti” da abilitare all’invio e/o alla sottoscrizione delle formalità. L’avvenuta abilitazione da parte dell’Agenzia, contenente le indicazioni per l’utilizzo del servizio, viene comunicata sia ai rappresentanti che agli utenti.

L’invio telematico delle formalità avviene esclusivamente dall’Area riservata presente nel portale dell’Agenzia delle entrate, tramite l’applicazione “Modello unico informatico” (Mui). La presentazione dei documenti per l’aggiornamento della banca dati ipotecaria si affianca così alla presentazione tramite la piattaforma Sister.

Gli utenti accedono alle applicazioni presenti nel portale mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.

Le funzionalità finalizzate all’aggiornamento della banca dati ipotecaria permettono:

  • la trasmissione del Mui
  • i controlli sulla documentazione trasmessa
  • il prelievo delle ricevute e del certificato di eseguita formalità (duplo).

In particolare, in merito ai controlli eseguiti dal sistema, è opportuno rammentare che vengono prodotti degli errori “bloccanti” qualora colui che sottoscrive e/o trasmette il file relativo all’adempimento non sia abilitato a tale ruolo.

Il titolo eventualmente trasmesso telematicamente deve essere prodotto in formato Pdf/A–1a, Pdf/A–1b oppure Tif e/o Tiff, con firma Cades o Pades. Tali formati sono attualmente necessari in forza delle regole di conservazione stabilite per i documenti digitali gestiti dall’Agenzia delle entrate in materia di pubblicità immobiliare. Il file .xml deve necessariamente essere sottoscritto con firma Cades.

Agli effetti dell’ordine di precedenza, previsto dall’articolo 2678 cc, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione, si intendono presentate:

  • nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata entro il termine dell’orario di apertura al pubblico
  • nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell’orario di apertura al pubblico.
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