16 Settembre 2024
Maggiorazioni “Tari corrispettivo”, incluse nel calcolo dell’Iva
L’introduzione di componenti perequative, da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione, concorre alla determinazione dell’unitaria base imponibile Iva della Tari corrispettivo, in quanto contribuisce a determinare il costo complessivo del servizio fornito al cliente/consumatore. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 183 del 12 settembre 2024.
In materia di tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tari corrispettivo è la tipologia del tributo, prevista dall’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013, che possono applicare i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Tale tariffa ha natura corrispettiva, a cui consegue l’assoggettamento a Iva del relativo importo, con aliquota del 10 percento.
L’istanza è stata prodotta da una società a prevalente capitale pubblico a cui l’amministrazione comunale di riferimento, in seguito ad apposita convenzione, ha affidato la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale e le attività concernenti l’applicazione e la riscossione della tariffa sui rifiuti, declinata in questo caso in tariffa corrispettivo. A questo proposito, l’Istante afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva.
Con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) n. 386/2023 sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani. Dal 1° gennaio 2024, si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della Tari due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La prima è finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, la seconda è destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
A questo proposito, in considerazione della normativa relativa alla Tari corrispettivo, la società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.
L’Agenzia delle entrate chiarisce innanzitutto che la deliberazione in oggetto non influisce sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla Tari, limitandosi solamente a specificare che:
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tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
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devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della Tari dall’ente impositore territorialmente competente (in primis, i Comuni)
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sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la Tari.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, queste modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri generali di sistema, addebitati in bolletta ai clienti finali e su cui si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 35282/2023).
Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva (articolo 13 del Decreto Iva).
D’altro canto, anche la disposizione comunitaria relativa all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (cosiddetta Direttiva Iva) prevede che per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.
Proprio in riferimento a queste similitudini, l’Agenzia chiarisce che le due componenti perequative oggetto dell’istanza devono concorrere alla determinazione dell’unitaria base imponibile Iva della Tari corrispettivo.
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