Normativa e prassi

4 Settembre 2024

Contributo per il Superbonus 2024, dal Mef le modalità di erogazione

Pubblicato, sul sito del dipartimento delle Finanze, il decreto Mef del 6 agosto 2024 che definisce i criteri e le modalità di attribuzione del contributo a favore di contribuenti a basso reddito per le spese sostenute nel 2024 per gli interventi di efficienza energetica, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolati tramite Superbonus, nella misura del 70%, come dispone l’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

La sovvenzione è prevista dall’articolo 1, comma 2, del Dl n. 212/2023) in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024 a completamento degli interventi agevolati previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto “Rilancio”. La misura è rivolta ai soggetti con un reddito non superiore a 15mila euro, per le spese relative ai lavori che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60 per cento.

La norma stabilisce, tra l’altro, che la somma riconosciuta sarà corrisposta dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di accesso al bonus, nel limite delle risorse disponibili pari a 16.441.000 euro, e secondo i criteri e le modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, disposizione recepita dal Mef con il decreto in esame.

Beneficiari e importo erogabile
Il decreto precisa che possono usufruire del contributo:

  • le persone fisiche (o condomini) che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono o hanno sostenuto, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese per gli interventi agevolabili che al 31 gennaio 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato secondo le disposizioni di riferimento, e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito come previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”
  • i richiedenti che nel 2023 hanno registrato un reddito di riferimento, determinato come indicato dall’articolo 119, comma 8-bis.1, del Dl n. 34/2020, non superiore a 15mila euro.

Il bonus erogabile è pari al 70% dei costi sostenuti direttamente dal richiedente oppure per gli interventi condominiali a lui imputati, entro un limite massimo di spesa di 96mila euro. Nel caso in cui la spesa sia stata a carico di più soggetti, la soglia diminuisce percentualmente per ciascun avente diritto in base a quanto corrisposto. Il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo e ha quindi un importo massimo di 28.800 euro (il 30% di 96mila euro).

Entro ottobre, istanza telematica all’Agenzia delle entrate
Per accedere al contributo i contribuenti interessati dovranno inviare, entro il 31 ottobre 2024, all’Agenzia delle entrate, una domanda telematica con cui attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti. Ciascun contribuente può presentare un’unica domanda in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. L’istanza può essere inviata direttamente dall’interessato o da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia.

Il decreto rinvia a un provvedimento delle Entrate la definizione delle modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

Focus sulla determinazione del contributo
L’articolo 5 del decreto Mef indica nel dettaglio le modalità di determinazione del contributo e specifica che il richiedente deve indicare nell’istanza l’importo richiesto, importo che, come già detto, non può essere superiore al 30% delle spese ammesse.
Nell’ipotesi di stanziamenti insufficienti a soddisfare integralmente le domande, la somma a disposizione è distribuita dando priorità a coloro che adibiscono la casa oggetto dell’intervento ad abitazione principale, e ai condomini per l’unità immobiliare che fa parte del condominio stesso e che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Una volta assegnate integralmente le sovvenzioni a tali soggetti, l’eventuale residuo sarà distribuito agli altri richiedenti. Le percentuali erogabili saranno determinate e comunicate con provvedimento dall’Agenzia delle entrate secondo i criteri stabiliti nel decreto stesso.

Contributo per il Superbonus 2024, dal Mef le modalità di erogazione

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