12 Agosto 2024
Reverse charge nel settore delle cessioni di energia
Reverse charge nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica: con il principio di diritto n. 2/2024 l’Agenzia delle entrate chiarisce che nel caso in cui per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate prima del 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’Iva in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.
Nel documento, l’Agenzia ribadisce che in generale l’adempimento dell’Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile (comunemente detto anche reverse charge) prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepita in Italia con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, comporta, in deroga alle regole ordinarie, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta indiretta debbano essere compiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
In particolare, inoltre, le Entrate evidenziano che a partire dal 2015 l’applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche alle “cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettere a” del Dpr n. 633/1972.
Il principio di diritto sopra enunciato è in linea con quanto già chiarito con la risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 in riferimento al meccanismo dell’inversione contabile applicabile alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.
Il decreto Iva all’articolo 7bis, comma 3, dispone che “le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
-
quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo- rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile
- quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.
L’Agenzia precisa infine che il regime di ”reverse charge” non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.
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