Normativa e prassi

15 Luglio 2024

Tirocini retribuiti: non inclusi nel regime per i lavoratori impatriati

Le somme generate da attività di studio o da tirocini non possono rientrare nel regime speciale per i lavoratori impatriati in quanto l’agevolazione fiscale è riconosciuta solo per i redditi corrisposti a seguito di un’attività lavorativa e non anche per gli indennizzi percepiti nell’ambito della formazione. È la sintesi di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 152/2024.

L’istante è un cittadino italiano che dopo aver lavorato in Germania dal maggio 2020 ad agosto 2023, si è iscritto a un master presso un’università in Italia (da settembre 2023 a metà aprile 2024), nell’ambito del quale ha svolto anche un tirocinio retribuito promosso dall’ateneo.

Chiede quindi all’Agenzia se può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del Dlgs n.147/2015 (decreto Internazionalizzazione).

L’Agenzia fornisce in primo luogo un quadro normativo sul regime degli impatriati, l’agevolazione cioè, riconosciuta al lavoratore che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e si impegna a risiedervi per almeno due anni, non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al rientro e svolge l’attività lavorativa prevalentemente in Italia. I benefici fiscali valgono per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza (articolo 16, comma 3, Dlgs n. 147/2015).

L’Agenzia ricorda poi i documenti di prassi intervenuti sul regime di favore.

In particolare, la circolare n.33/E del 2020 chiarisce che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo che derivano dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53 del Tuir) svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato e i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale. Precisa inoltre che ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati sono agevolabili solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano. La stessa circolare chiarisce che “in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa (per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque, entro il quinquennio agevolabile,  nel  rispetto dei  limiti  temporali di  applicazione  dell’agevolazione).  Le categorie di reddito agevolabili possono, pertanto, derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell’impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio (sempreché sia soddisfatto il sopra richiamato collegamento)”.

La circolare n. 17/E del 2017, poi, aveva chiarito che è possibile fruire della misura agevolativa anche se il trasferimento in Italia precede l’inizio dell’attività, a patto che sussista un collegamento tra il rientro e l’inizio del nuovo lavoro.

Fatta questa premessa, l’Agenzia rileva che nel caso in esame l’istante non è rientrato in Italia per iniziare una attività lavorativa ma per frequentare un master, nell’ambito del quale sono previsti dei tirocini a completamento della formazione accademica.

Considerato che la normativa è finalizzata ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, devono essere escluse dall’agevolazione le somme percepite a seguito di attività formative. Di conseguenza, conclude l’Agenzia, l’istante non potrà beneficiare della misura di favore.

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