3 Luglio 2024
Welfare aziendale e Irpef, un chiarimento dell’Agenzia
Il rimborso erogato dall’azienda, a copertura delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli in caso di servizi diversi da quelli resi nell’ambito scolastico ed educativo, sconta l’Irpef. Sono escluse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche solo le somme relative alle spese sostenute nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”. È, in sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia con la risposta n. 144 del 3 luglio 2024, nella quale ricorda che, in base all’articolo 51 del Tuir, in linea di massima, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Il chiarimento è indirizzato a una società che, nell’ambito del welfare aziendale, intende appunto rimborsare le spese per le attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici. Nel caso particolare l’istante afferma, che il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre la stessa associazione sportiva che eroga corsi annuali. A parere della società, dopo il riconoscimento costituzionale del “…valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” (nuovo articolo 33, Costituzione), sarebbe possibile includere le spese in questione tra quelle ammesse a fruire del regime di esenzione dall’Irpef previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Tale disposizione, osserva l’Agenzia, più volte modificata, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Sul tema, con la circolare n. 28/2016 (paragrafo 2.2), l’Amministrazione ha specificato che l’attuale formulazione della norma consente di comprendere tra i servizi di istruzione e educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse, e, in sostituzione della locuzione “colonie climatiche” ormai desueta, anche i centri estivi e invernali e le ludoteche.
Riguardo alle borse di studio, poi, con la circolare n. 238/2000, ha precisato che sono attratti nell’esenzione tutti i benefit con finalità didattica (ad esempio, i rimborsi ai lavoratori delle spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico).
Ancora, considerata l’ampia formulazione della lettera f-bis), rientrano nella norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.
Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi.
Tanto premesso, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Agenzia ha chiarito che non rientrano nell’esenzione le attività che non rientrano nei piani di offerta formativa scolastica. È questo il caso di attività sportive messe a disposizione dei figli dei dipendenti, nelle quali il soggetto erogatore sia un’associazione sportiva. Ne consegue che le spese possono rientrare nell’esclusione solo se sostenute nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”, cioè quelle previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.

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