Normativa e prassi

3 Giugno 2024

Piattaforme per prenotazioni online, comunicazione dei dati obbligatoria

La società che tramite una piattaforma digitale di prenotazioni alberghiere agisce in qualità di intermediario tra cliente e struttura ricettiva si configura come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” e, pertanto, ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate i dati previsti dal Dlgs attuativo della direttiva Ue contro le frodi fiscali riguardanti il settore.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 122 del 3 giugno 2024 è diretto a una società che opera nel settore del turismo incoming e che si occupa, anche attraverso una piattaforma di prenotazione alberghiera attiva solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. In concreto, l’istante fa da intermediario tra il “venditore” ossia la struttura ricettiva, e il cliente finale, senza gestire direttamente né le transazioni né i pagamenti.

La contribuente sottolinea che la piattaforma non accredita alcuna somma all’albergatore, quest’ultimo, infatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente e versa alla società una commissione per l’attività di intermediazione svolta.

Ciò detto, l’istante chiede precisazioni – alla luce del decreto legislativo n. 32/2023, attuativo della direttiva Ue 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Dac 7) – riguardo alle nozioni di “piattaforma” e di “corrispettivo” descritte, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell’articolo 2 del decreto richiamato.

Il dubbio concerne, in particolare, l’obbligo di segnalazione dei dati raccolti dalle piattaforme digitali previsto dal Dlgs n. 32/2023. L’istante ritiene di poter rientrare nella qualifica di “gestore di piattaforma escluso” dall’adempimento in quanto la propria piattaforma, pur ospitando attività pertinenti qualificate, “non gestisce direttamente per nessuna di esse corrispettivi e/o incassi e non opera in alcuno Stato membro se non in Italia”.

L’Agenzia delle entrate è di parere diverso. Il documento di prassi innanzitutto ricorda che la direttiva richiamata, per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell’economia, invita gli Stati Ue a introdurre un obbligo di comunicazione standardizzato da parte dei gestori delle piattaforme digitali finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati per consentire alle Amministrazioni fiscali di ricostruire i corretti volumi d’affari realizzati dagli operatori tramite web.

Con la stessa ratio, sono state elaborate in ambito Ocse le “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”, che, in pratica, garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla Dac 7.

Come anticipato, la normativa interna ha recepito le indicazioni della direttiva con il Dlgs n. 32/2023. Il decreto prevede, dal 1° gennaio 2023, per i gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (“gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione”) l’obbligo di:

  • espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7)
  •  comunicare all’Agenzia delle entrate, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (articoli 10 e 11).

Le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle piattaforme sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 (vedi “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”) e del 30 gennaio 2024 (vedi Dac 7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023”).

A differenza di quanto sostenuto dall’istante, dalla cornice normativa delineata emerge, secondo l’Amministrazione, che l’intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali gestita dall’istante attraverso una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare la società come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”.

L’attività svolta dalla contribuente, infatti, consente agli operatori di effettuare un efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. Si tratta, dunque, di un ruolo che integra, precisa la risposta, i requisiti funzionali richiesti dalla Dac 7 e ripresi dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo attuativo, secondo cui la piattaforma è “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”.

Né rileva, chiarisce ancora la risposta, il fatto che la piattaforma non gestisca gli incassi relativi alle attività ospitate. Infatti, secondo la norma richiamata, la nozione di piattaforma “include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente”.

A supportare tale interpretazione, anche l’articolo 11 del decreto, che riporta tra le informazioni da comunicare anche l’identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, ma solo nel caso in cui tale dato sia conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, potendo, quindi, tale pagamento essere effettuato anche direttamente in favore del venditore o di altro titolare del conto.

L’obbligo di comunicazione non è messo in dubbio neanche da fatto che la piattaforma operi soltanto in Italia. Come sottolineato dal Considerando 10 della direttiva, gli l’adempimento riguarda “sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione”.

In proposito, l’Agenzia chiarisce che l’articolo 13 del Dlgs 32/2023, a cui fa rifermento la società, esamina la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” in più di uno Stato membro. In tal caso, per evitare la duplicazione delle comunicazioni e in un’ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” si qualifichi come tale solo in Italia, secondo le modalità definite al punto 3 del provvedimento del 20 novembre 2023 su richiamato.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società istante debba essere qualificata come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” e che, pertanto, sia tenuta a effettuare gli adempimenti previsti dall’articolo 10 e seguenti del decreto legislativo attuativo della Dac 7.

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