10 Maggio 2024
Novità del “decreto Adempimenti” – 1 semplificazioni per i versamenti
In linea coi principi definiti dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/ 2023), gli articoli 8 e 9 del decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) razionalizzano alcuni termini di versamento, consentendo al contribuente di optare per una diversa scansione temporale nel corso dell’anno dei pagamenti dovuti. Con la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 sono state fornite le prime istruzioni operative sulle misure, già in vigore per i pagamenti da effettuare nel 2024, riguardanti la rateizzazione del saldo e del primo acconto relativo alle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni e denunce, nonché il rinvio dei versamenti periodici di importo inferiore a 100 euro relativi all’Iva e alle ritenute su reddito di lavoro autonomo e assimilato.
Ricordiamo che sulle novità del “Decreto Adempimenti” l’Agenzia delle entrate ha emesso anche la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, a cui è dedicata un serie di articoli in due puntate, dedicate rispettivamente alle innovazioni per il modello 730 (vedi articolo Circolare “Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730) e al nuovo calendario per la presentazione delle dichiarazioni (vedi articolo “Circolare “Decreto Adempimenti” – 2 i tempi di invio delle dichiarazioni).
Pagamenti rateali dell’acconto e del saldo
L’articolo 8 del decreto Adempimenti conferisce a tutti contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto (con l’eccezione dell’acconto Iva) relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate. Il contribuente può pertanto scegliere di rateizzare, a titolo esemplificativo:
- il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap
- il saldo e il primo acconto dei contributi Inps
- il saldo dell’imposta sul valore aggiunto.
La scelta riguarda anche il numero di rate, avendo però cura di versare quelle successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese, e di perfezionare la stessa rateizzazione non oltre il 16 dicembre del medesimo anno (prima dell’entrata in vigore del decreto Adempimenti tale termine ultimo era fissato al 30 novembre).
A tal fine, chiarisce la circolare, viene valorizzato il comportamento concludente in sede di versamento, mediante la compilazione degli appositi campi nel modello di versamento unificato F24. Tenendo conto dello slittamento – al 20 agosto – delle scadenze di versamento che cadono dal 1° agosto alla predetta data, e dello slittamento – al primo giorno lavorativo successivo – di quelle che cadono il sabato e la domenica, un soggetto Irpef che intenda rateizzare nella misura massima possibile il saldo relativo all’anno 2023 potrà pertanto:
- suddividere l’importo complessivo del saldo Irpef in sette rate di pari importo (il numero di rate è pari al numero di mesi che vanno da giugno a dicembre)
- versare l’importo della prima rata, senza interessi, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica)
- versare l’importo delle sei rate successive, maggiorate degli interessi del 4% annuo, rispettivamente, entro i termini del 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre 2024.
Misure in materia di versamenti minimi di Iva e ritenute
Con la finalità di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli periodici di importo poco significativo, l’articolo 9 del decreto Adempimenti innalza la soglia dei versamenti periodici minimi previsti ai fini dell’Iva e introduce la medesima soglia anche per le ritenute su reddito di lavoro autonomo e assimilato.
Contestualmente vengono rideterminate anche le scadenze riguardanti le ritenute operate dai condomìni in relazione ai corrispettivi erogati alle imprese appaltatrici.
Innalzamento della soglia minima dei versamenti periodici ai fini Iva
Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile e trimestrale, in particolare, viene innalzato a 100 euro (in luogo del previgente 25,82 euro) l’importo minimo dell’Iva periodica dovuta che deve essere versato. Ferme restando le ordinarie scadenze, quindi, se l’importo del periodo non supera 100 euro, lo stesso può essere versato congiuntamente all’importo relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.
Introduzione della soglia minima di versamento relativa alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e assimilato
La possibilità di rinviare i versamenti dovuti fino a 100 euro, inoltre, viene introdotta anche per le ritenute operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973. Si tratta delle ritenute operate in relazione alle somme corrisposte che costituiscono reddito di lavoro autonomo, nonché in relazione alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
L’importo delle ritenute operate nei mesi da gennaio a ottobre, pertanto, se di importo “cumulativo” non superiore a 100 euro, può essere versato congiuntamente a quello del mese successivo e fino a quando tale importo non viene superato. L’importo delle ritenute operate a novembre deve essere in ogni caso versato entro il 16 dicembre, eventualmente insieme alle ritenute delle precedenti mensilità non versate per il mancato superamento della citata soglia di 100 euro. L’importo delle ritenute operate a dicembre, infine, va versato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dall’ammontare dovuto.
Rideterminazione dei termini di versamento delle ritenute operate dai condomìni
L’articolo 9 del decreto Adempimenti, infine, ha modificato anche i termini di versamento relativi alle ritenute operate dai condomìni in relazione ai corrispettivi erogati alle imprese appaltatrici. Al fine di armonizzarne le scadenze fiscali, vengono infatti anticipati al 16 giugno (invece del previgente 30 giugno) e al 16 dicembre (invece del previgente 20 dicembre) i termini ultimi per effettuare i versamenti delle ritenute operate in modo “cumulativo”. Tale modalità di versamento, già prevista dalla previgente normativa, può essere utilizzata qualora l’importo delle ritenute operate nelle singole mensilità dell’anno (che precedono, rispettivamente, i mesi di giugno e dicembre) non superi l’importo di 500 euro. Anche in questo caso, per effetto della novella normativa, il versamento delle ritenute operate dai condomìni a dicembre deve essere versato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dall’ammontare.
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