17 Aprile 2024
Iva al 10% per il trasporto di turisti con trenini che viaggiano su gomma
L’attività di trasporto urbano di persone tramite trenini che circolano su gomma, per finalità turistico/ricreative è soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. Non è invece applicabile l’esenzione dall’imposta prevista dal decreto Iva per le prestazioni di trasporto urbano effettuate dai “veicoli di piazza” ossia adibiti al servizio di taxi. È una delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 93 del 16 aprile 2024.
L’istante è una società che ha ricevuto dal Comune l’affidamento del servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turistico ricreativi su un percorso urbano esclusivamente all’interno della città. Per la concessione l’azienda versa un canone annuale. L’attività svolta corrisponde ai codici Ateco “93.29.9 altre attività di intrattenimento e di divertimento nca’” e “49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane”. I viaggiatori pagano un biglietto che corrisponde alle caratteristiche fissate dal decreto 30 giugno 1992 del ministero delle Finanze per i ticket relativi al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito.
La società chiede se sia corretto il comporta fino ad ora adottato ai fini fiscali. In particolare, l’azienda ha applicato l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del decreto Iva (primo comma, n. 14) e non ha effettuato nessuna trasmissione telematica, memorizzazione elettronica e certificazione fiscale dei corrispettivi incassati.
L’Agenzia delle entrate, al contrario dell’istante, non ritiene applicabile alla prestazione svolta dalla società l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 14, del decreto Dpr n. 633/1972 (decreto Iva).
A sostegno di tale conclusione la risposta riporta diversi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, a cominciare dalla risoluzione n. 8/2021 (vedi articolo “Trasporto passeggeri via acqua: con i servizi extra, l’Iva è al 22%”) con la quale l’Agenzia ha specificato che possono beneficiare dell’agevolazione richiamata dall’istante solo le prestazioni di trasporto urbano effettuate dai “veicoli di piazza” ossia adibiti al servizio di taxi, ai quali sono equiparati gondole e motoscafi.
I tecnici delle Entrate ricordano poi che usufruiscono dell’Iva light del 5% i trasporti urbani effettuati con mezzi abilitati a effettuare trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, come motoscafi, navi, battelli, vaporetti, eccetera.
E ancora, sono soggetti all’aliquota ridotta al 10% (tabella A, Parte III, numero 127-novies, decreto Iva) le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, di trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.
Proseguendo, l’Agenzia precisa che i chiarimenti forniti nei documenti di prassi richiamati nell’interpello devono essere letti, come già specificato dalla risposta n. 46/2024, alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’articolo 36-bis del n. 50/2022 in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative secondo le disposizioni del decreto Iva.
In particolare, la norma di interpretazione autentica chiarisce che i trattamenti d’imposta agevolati di esenzione o aliquota ridotta, sono applicabili alle prestazioni con oggetto esclusivo “il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 12…” del decreto Iva, a prescindere dalla natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.
Delineato il quadro normativo utile alla definizione dei quesiti proposti nell’interpello, l’Amministrazione finanziaria torna all’esame della vicenda da risolvere.
Dalle notizie fornite dall’istante, la società svolge attività di trasporto urbano di persone, senza fornitura di servizi accessori, tramite veicoli diversi da quelli “adibiti al servizio di taxi”. Di conseguenza l’Agenzia ritiene che, nel presupposto assunto acriticamente dell’assenza di prestazioni accessorie, il servizio effettuato dall’istante rientra nell’ambito del n. 127-novies), parte III della Tabella A, allegata al Dpr n. 633/1972 (“prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter, e quelle esenti a norma dell’articolo 10, numero 14), del presente decreto”), che prevede l’applicazione dell’Iva nella misura del 10 per cento.
Tuttavia, precisa la risposta, il chiarimento fornito è valido soltanto per la dichiarazione Iva relativa al 2023 e per le successive, mentre non produce effetti, come prevede la normativa di riferimento, per le pregresse. Stesso discorso per la certificazione degli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti, in cui si riscontrano i medesimi presupposti di inammissibilità. L’interpello è stato, infatti, presentato soltanto dopo che erano ampiamente trascorsi i termini per portare a termine l’eventuale corretta documentazione delle operazioni rese dalla data di inizio del servizio di gestione del trasporto (20 settembre 2020), nonché come già detto, quelli per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi/Iva (almeno con riferimento al triennio 2020-2022).
In ogni caso l’Amministrazione spiega che in deroga alla regola ordinaria (articolo 21, decreto Iva) è possibile documentare le operazioni effettuate tramite strumenti diversi dalle fatture (ricevute e scontrini fiscali o memorizzazione e invio telematico dei dati in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015), ma solo in via eccezionale e, quindi, in ipotesi tipizzate, ossia, in generale, nei casi individuati dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e dai decreti che vi hanno dato attuazione.
Al riguardo, l’articolo 12 della legge, n. 413/1991 prevede che “per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale”, ma il ticket deve rispettare le caratteristiche fissate dal Dm 30 giugno 1992 richiamato anche dall’istante. In tal caso, i soggetti che svolgano l’attività in questione, non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 o di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

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